Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
1.1 Una persona fisica, priva di partita IVA, può partecipare al bando Brevetti 2021?
Secondo quanto disposto all’articolo A.3 “Soggetti beneficiari” del bando, possono presentare domanda i seguenti soggetti:
a) le imprese che, al momento della presentazione della domanda e sino alla data di concessione dell’agevolazione, siano MPMI (come definite all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014); le MPMI devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell’Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese;
b) i liberi professionisti che rientrano nella definizione di MPMI dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 in forma singola o associata:
Pertanto una persona fisica, priva di partita IVA e che non svolge attività economica non può partecipare al bando Brevetti 2021.
1.2 Possono partecipare come soggetti beneficiari le start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese?
Sì, le start-up innovative, che rientrano nella definizione comunitaria di MPMI (come definite all’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014) e che non operano nei settori esclusi e disciplinati al paragrafo A.3 “Soggetti beneficiari” del bando possono presentare domanda.
1.3 Quante domande può presentare un soggetto richiedente sul bando Brevetti 2021?
Secondo quanto disposto dal bando all’articolo A.3 “Soggetti beneficiari”, ogni soggetto richiedente, identificato da un univoco codice fiscale, può presentare una o più domande di partecipazione, riferita ad una o più delle tipologie di interventi brevettuali previste all’articolo B.2 “Progetti Finanziabili” (nuovo brevetto europeo, estensione brevetto europeo, nuovo brevetto internazionale ed estensione brevetto internazionale) a condizione che l’agevolazione richiesta non comporti il superamento del massimale “de minimis” (pari a Euro 200.000,00 per il triennio di riferimento) così come previsto nel regolamento comunitario di riferimento e riportato all’articolo B.1.c “Regime di aiuto” del bando e che rispetti le condizioni di ammissibilità progettuale stabilite all’articolo B.2.a. “Caratteristiche dei progetti”.
1.4 Un soggetto richiedente può presentare domanda come MPMI, iscritta al Registro Imprese, e al contempo come Libero professionista?
No, secondo quanto disposto dal bando all’articolo A.3 “Soggetti beneficiari”, un soggetto richiedente che si qualifichi come MPMI iscritta al Registro Imprese non può presentare progetti riconducibili alla qualifica di libero professionista e viceversa.
In caso di presentazione da parte dello stesso soggetto richiedente di una domanda come MPMI regolarmente iscritta al Registro Imprese e di una domanda come libero professionista qualificatosi come non iscritto al Registro Imprese quest’ultima domanda è irricevibile.
2.1 È ammissibile una domanda di contributo per il deposito di un brevetto europeo o internazionale che prevede come titolari congiunti il soggetto richiedente partecipante al bando e una seconda impresa o libero professionista, oppure il soggetto richiedente partecipante al bando e una persona fisica non presente nell’organico del soggetto richiedente?
Secondo quanto disposto dall’articolo B.2.a “Caratteristiche dei progetti” del bando, il titolare del/i brevetto/i oggetto della domanda oggetto di contributo deve coincidere con il soggetto richiedente, sia esso MPMI o libero professionista (singolo o associato). Pertanto, ad esempio, un amministratore della MPMI richiedente non può essere il titolare di un brevetto oggetto di domanda a valere sul bando ma la titolarità dello stesso deve essere in capo al soggetto richiedente.
È ammessa come unica forma di titolarità condivisa, quella esistente tra il soggetto richiedente e un organismo di ricerca pubblico (definito in base alla definizione comunitaria di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014). Pertanto, la titolarità condivisa tra un’impresa o un professionista e un soggetto diverso da un organismo di ricerca pubblico (es. altra impresa, privato non presente nell’organico del soggetto proponente, ecc.) non è ammissibile.
In ogni caso, l’inventore deve essere presente nell’organico del soggetto richiedente e tra gli stessi (inventore e richiedente l’agevolazione sul bando Brevetti 2021) deve esserci un rapporto contrattuale o una forma di collaborazione prevista dalla normativa vigente.
2.2 L’inventore dell’intervento brevettuale deve necessariamente far parte dell’organico del soggetto richiedente?
Secondo quanto disposto dall’articolo B.2.a. “Caratteristiche dei progetti” del bando, non sono ammissibili interventi il cui inventore non faccia parte dell’organico del soggetto richiedente.
L’inventore deve essere presente nell’organico del soggetto richiedente e tra gli stessi deve esserci un rapporto contrattuale o una forma di collaborazione prevista dalla normativa vigente.
Nel caso di soggetti richiedenti sotto forma di PMI, è ammesso che l’inventore sia riconducibile anche alle figure dei soci, titolari/legali rappresentanti o degli amministratori dell’impresa richiedente in quanto vige tra titolare (impresa richiedente) e inventore un rapporto o una forma di collaborazione prevista dalla normativa vigente, e pertanto vengono assimilati al personale in organico.
2.3 Può presentare domanda di partecipazione al bando come libero professionista un socio di uno studio associato?
Secondo quanto disposto dall’articolo B.2.a. “Caratteristiche dei progetti” del bando, un libero professionista potrà presentare domanda in forma singola, anche se esercita presso uno Studio Associato, solo qualora sia titolare del brevetto e solo qualora lo studio presso cui è associato non abbia presentato domanda di partecipazione per lo stesso intervento brevettuale.
2.4 Una domanda di partecipazione può comprendere più tipologie di interventi brevettuali (nuova domanda ed estensione) riferiti alla medesima invenzione industriale?
Secondo quanto disposto all’articolo B.2.a “Caratteristiche dei progetti” del bando, una domanda di partecipazione può comprendere più tipologie di interventi brevettuali (nuova domanda di brevetto ed estensione di brevetto) riferiti alla medesima invenzione industriale solo se la domanda di brevetto o di estensione di brevetto viene presentata presso organi differenti (WIPO o EPO).
Qualora, per la stessa invenzione industriale, si voglia presentare sia la domanda di deposito del brevetto sia la domanda di estensione presso lo stesso organo competente, occorrerà necessariamente presentare due differenti domande di partecipazione.
Si riassumono le diverse casistiche nella tabella seguente:
Casistiche | Nell’ambito della stessa domanda | Nell’ambito di domande diverse |
Se la domanda di brevetto o l’estensione sono riferiti a invenzioni industriali diverse | sì | sì |
Se la domanda di brevetto o l’estensione europea/internazionale sono riferiti alla stessa invenzione industriale e la domanda viene presentata presso i Receiving Offices di organi differenti (WIPO, EPO e UiBM) | sì | sì |
Se la domanda di brevetto e la domanda di estensione sono riferiti alla stessa invenzione industriale e la domanda viene presentata presso lo stesso organo competente | no | sì |
2.5 Se voglio fare una domanda di estensione presso gli organi WIPO o EPO, devo aver necessariamente prima aver depositato la domanda presso l’organo UiBM?
Sì, secondo quanto disposto dall’articolo B.2.a “Caratteristiche dei progetti” del bando, prima di estendere la domanda a livello europeo o internazionale presso gli organi WIPO o EPO, la domanda di brevetto oggetto dell’estensione deve essere stata depositata presso l’organo UiBM al più tardi a partire dal 29 marzo 2020.
2.6 A partire da quale data è ammissibile la presentazione delle domande di brevetto?
a) Nel caso del processo di brevettazione europea, la presentazione della domanda di brevetto da parte del soggetto richiedente può avvenire tramite due diverse procedure:
1.Presentazione della domanda direttamente presso EPO (a partire dal 29 marzo 2021);
2.Presentazione della domanda presso UiBM (a partire dal 29 marzo 2020) e successiva estensione della domanda presso EPO.
b) Nel caso del processo di brevettazione internazionale, la presentazione della domanda di brevetto da parte del soggetto proponente può avvenire tramite due diverse procedure:
1.Presentazione della domanda, in linea con il Patent Cooperation Treaty, direttamente presso il Receiving Office (WIPO, EPO o UiBM);
2.Presentazione della domanda presso UiBM (a partire dal 29 marzo 2020) e successiva estensione della domanda presso WIPO (a partire dal 29 marzo 2021).
Si riassumono, nella tabella che segue, le tempistiche di ammissibilità al bando per la presentazione delle domande di brevetto e/o estensione presso il relativo organo competente:
Tipologia brevettuale | Decorrenza | Termine (*) |
Nuova domanda di brevetto presso EPO o WIPO | 29 marzo 2021 | La conclusione dell’iter brevettuale (relativo a tutti i brevetti della domanda ammessa) deve essere rendicontata entro il termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione, ed in ogni caso la rendicontazione (allegando il rapporto di ricerca) deve essere trasmessa entro e non oltre il 30 giugno 2023 |
Estensione di domanda di brevetto presso EPO o WIPO | 29 marzo 2021 purchè la domanda di brevetto oggetto dell’estensione sia stata depositata presso lo UiBM entro i 12 mesi antecedenti ossia dal 29 marzo 2020 |
2.7 La misura Brevetti 2021 può finanziare modelli di utilità?
No, il bando Brevetti 2021 finanzia esclusivamente iter brevettuali relativi a invenzioni industriali che presentano un più elevato grado di innovatività e novità rispetto ai modelli di utilità.
2.8 È ammissibile l’estensione alle fasi nazionali di un brevetto concesso a livello italiano?
Secondo quanto disposto dall’articolo B.2.a “Caratteristiche dei progetti” del bando sono ammissibili progetti che prevedono le attività funzionali al deposito di domande di brevetto di un’invenzione industriale a livello europeo o internazionale o estensione di domanda precedentemente depositata presso l’UiBM e successivamente estesa a EPO/WIPO fino all’ottenimento di un rapporto di ricerca da parte dell’organo competente (EPO o WIPO).
Pertanto, l’estensione alle fasi nazionali di un brevetto concesso a livello italiano non rientra tra le tipologie di progetti ammissibili previste dal Bando.
3.1 Quali sono le spese ammissibili?
Secondo quanto disposto all’articolo B.3 “Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità” del bando, le tipologie di spese ammissibili e i criteri di riconoscimento delle spese sono basati sulle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla D.G.R. n. 2276/2019, determinati sulla base di una somma forfettaria calcolata ai sensi dell’articolo 67 paragrafo 5, lettere a), sub-lettera I) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e riconosciuta a copertura delle spese di progetto a partire dal 29/03/2021 nel rispetto della durata di realizzazione dell’intervento brevettuale e di presentazione della rendicontazione di cui all’art. B.2 del bando.
Pertanto, in fase di rendicontazione finale ai fini della richiesta di erogazione del saldo, il beneficiario non è tenuto a rendicontare le attività svolte allegando i giustificativi di spesa. Deve rendicontare esclusivamente le attività svolte sulla base delle indicazioni contenute all’articolo C.4.b “Caratteristiche della fase di rendicontazione”.
3.2 In che cosa consiste l’agevolazione riconosciuta dal bando Brevetti 2021?
Secondo quanto disposto dall’articolo B.1.b “Entità e forma dell’agevolazione” del bando, viene concesso ed erogato un contributo a fondo perduto per singolo intervento brevettuale determinato sulla base di un forfait per tipologia di intervento brevettuale come riportato nella seguente tabella:
Tipologia di intervento brevettuale | Costi forfettari per tipologia di intervento brevettuale | Importo fisso di contributo concedibile pari all’80% dei costi forfettari |
a1) nuovo brevetto europeo | 7.100,00 euro | 5.680,00 Euro |
a2) estensione di brevetto europeo | ||
b1) nuovo brevetto internazionale | 9.000,00 euro | 7.200,00 Euro |
b2) estensione brevetto internazionale |
4.1 Come posso presentare domanda di partecipazione al bando?
Secondo quanto disposto all’articolo C.1 “Presentazione delle domande” del bando, la domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente online, sulla piattaforma informativa Bandi Online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, utilizzando obbligatoriamente la modulistica messa a disposizione su Bandi Online.
Non saranno consentite altre modalità di accesso a Bandi Online per la presentazione della domanda ed in ogni caso modalità differenti si considerano non ricevibili.
4.2 Possono accedere al bando soggetti residenti all’estero?
Sì, secondo quanto disposto dall’articolo C.1 “Presentazione delle domande” del bando, possono presentare domanda anche i soggetti (MPMI o liberi professionisti) residenti negli Stati Esteri che abbiano una sede operativa in Italia/Lombardia o che non abbiano ancora, al momento della domanda, una sede operativa in Italia.
Nel caso in cui il richiedente sia residente in uno Stato estero senza sede operativa (luogo di esercizio prevalente) italiana, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente medesimo deve creare delle credenziali di accesso a Bandi Online sulla base dell’iter seguente:
a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi Online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del Soggetto richiedente;
b) provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.
4.3 Come possono accedere i soggetti richiedenti aventi sede in Italia a Bandi Online?
Secondo quanto disposto dall’articolo C.1 “Presentazione delle domande” del bando, i soggetti richiedenti che hanno sede legale o operativa (luogo di esercizio prevalente) nello Stato italiano che intendano presentare la domanda, dovranno essere dotati di identità SPID funzionante o di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo in corso di validità.
Il soggetto richiedente può incarico un soggetto delegato esterno a presentare domanda per conto suo. Il soggetto delegato può accedere a Bandi Online esclusivamente tramite SPID/CNS/CIE.
4.4 In qualità di libero professionista, quali sono i documenti che devo allegare alla domanda?
Secondo quanto disposto dall’articolo C.1 “Presentazione delle domande” del bando, in qualità di libero professionista occorre allegare i seguenti documenti:
a) relazione tecnica di progetto secondo il format reso disponibile su Bandi Online e i suoi allegati se disponibili;
b) eventuale copia della/e domanda/e di brevetto già depositata/e a partire dal 29 marzo 2021 presso gli organi competenti (EPO e WIPO), o in caso di domanda/e di estensione, copia della/e domanda/e di brevetto depositata/e presso l’UiBM a partire dal 29 marzo 2020;
c) copia del modello dell’Agenzia delle Entrate “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” o ultimo documento di modifica aggiornato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
d) copia del documento attestante l’iscrizione alla sezione relativa alla regione Lombardia (qualora già presenti in Lombardia al momento della presentazione della domanda) dell’albo professionale, dell’ordine o del collegio professionale di riferimento per l’attività professionale svolta o l’adesione alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della L. 14 gennaio 2013, n. 4 che rilasciano l’attestazione di qualità ai sensi della medesima legge;
e) in caso di soggetto richiedente iscritto ad altri Enti previdenziali o casse (diversi da INPS, INAIL, Cassa Edile), copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva del richiedente valida al momento della presentazione della domanda e con l’esplicitazione del periodo di validità;
f) modulo ai fini della dichiarazione “de minimis” secondo il fac-simile reso disponibile su Bandi Online;
g) eventuale certificazione ambientale (EMAS, ISO 14001) e/o energetica (ISO 50001), per l’attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui al successivo art. C.3.c.;
h) eventuale lettera di endorsement del Cluster Tecnologico Lombardo qualora il soggetto richiedente appartenga ad uno dei predetti Cluster, per l’attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui al successivo art. C.3.c.;
i) modulo per la verifica della dimensione d’impresa secondo il format reso disponibile su Bandi Online.
4.5 In qualità di MPMI iscritta al registro imprese, quali sono i documenti che devo allegare alla domanda?
Secondo quanto disposto dall’articolo C.1 “Presentazione delle domande” del bando, in qualità di MPMI occorre allegare i seguenti documenti:
a) relazione tecnica di progetto secondo il format reso disponibile su Bandi Online e i suoi allegati se disponibili;
b) eventuale copia della/e domanda/e di brevetto già depositata/e a partire dal 29 marzo 2021 presso gli organi competenti (EPO e WIPO), o in caso di domanda/e di estensione, copia della/e domanda/e di brevetto depositata/e presso l’UiBM a partire dal 29 marzo 2020;
c) eventuale certificazione ambientale (EMAS, ISO 14001) e/o energetica (ISO 50001), per l’attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui al successivo art. C.3.c.;
d) eventuale lettera di endorsement del Cluster Tecnologico Lombardo qualora il soggetto richiedente appartenga ad uno dei predetti Cluster, per l’attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui al successivo art. C.3.c.;
e) modulo per la verifica della dimensione d’impresa secondo il format reso disponibile su Bandi Online.
4.6 I documenti allegati devono necessariamente essere tutti firmati digitalmente o elettronicamente?
Secondo quanto disposto dall’articolo C.1 “Presentazione delle domande” del bando, i documenti che si richiede di allegare devono essere:
a) senza firma digitale o elettronica qualora la compilazione della domanda di presentazione al bando sia effettuata direttamente dal legale rappresentante della MPMI o dal libero professionista (singolo o associato) richiedente tramite accesso a Bandi Online con identità digitale SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
b) vcon firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante della MPMI o dal libero professionista (singolo o associato) richiedente qualora la compilazione della domanda di presentazione al bando sia effettuata da un soggetto delegato esterno per conto del legale rappresentante/libero professionista del soggetto richiedente o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa (luogo di esercizio prevalente) italiana.
4.7 Cos’è la Tassonomia Green Inventory che devo indicare all’interno della relazione tecnica di progetto e qual è la classificazione in cui poter collocare il brevetto?
La Tassonomia Green Inventory WIPO costituisce il riferimento per la classificazione dei brevetti europei operata da parte dell’European Patent Office. La WIPO, a partire dall’impostazione della Conferenza per i cambiamenti climatici dell’ONU, ha codificato le cosiddette green technologies nella tavola Green Inventory, intendendo per esse tutte quelle tecnologie che impattano positivamente sull’ambiente mitigando gli effetti dei cambiamenti climatici in atto.
Si indica di seguito il link che rimanda alla classificazione WIPO, in coerenza con i settori indicati su Bandi Online e all’interno della relazione tecnica di progetto in cui il soggetto richiedente dovrà collocare il brevetto per cui presenta domanda: http://www.wipo.int/
5.1 In che modo vengono valutate le domande pervenute?
Le domande vengono valutate secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse sul Sistema Informativo regionale (Bandi Online) in quanto la procedura di selezione prevista dal bando è una procedura valutativa a sportello ai sensi dell’articolo art. 5/III del D.Lgs. 123/1998. La procedura valutativa a sportello prevede che le domande siano protocollate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono quindi assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie stanziate lo sportello è temporaneamente sospeso e vengono istruite le domande pervenute. Qualora dall’esito delle istruttorie si liberino risorse, lo sportello sarà riaperto per l’importo di risorse liberate e potranno essere presentate domande fino all’esaurimento delle stesse.
5.2 Qual è l’iter di valutazione previsto dal bando?
Secondo quanto disposto all’articolo C.3.a “Modalità e tempi del processo” del bando, le domande vengono istruite prima a livello formale (per verificarne la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo ed infine la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti dal bando).
Successivamente, in caso di superamento dell’istruttoria formale, viene effettuata la valutazione di merito (di cui all’articolo C.3.d “Valutazione dei progetti” del bando). Tale valutazione di merito si articola in due momenti sequenziali.
In primo luogo, viene verificata la coerenza del progetto presentato rispetto ad una delle Macro-tematiche delle Aree di Specializzazione (S3) rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della L.R. 29/2016 e rispetto ai criteri di ammissibilità dei progetti o degli interventi brevettuali di cui al paragrafo B.2.a del bando “Caratteristiche dei progetti”.
In caso di esito positivo della suddetta verifica di coerenza, viene effettuata la valutazione di merito del progetto sulla base dei seguenti criteri di valutazione.
Il punteggio massimo riconoscibile è pari a15 punti.
CRITERIO | ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO assegnabile | Punteggio massimo assegnabile | Soglia minima ammissibilità |
Qualità progettuale dell'operazione | Coerenza degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti (da valutare a livello di singolo intervento brevettuale) | 5=più che adeguato 3=adeguato 1=parzialmente adeguato | 15 | 8 punti (e criterio miglioramento del livello competitivo non uguale a 0) |
Grado di innovazione dell'operazione | Capacità brevettuale del proponente (da valutare a livello di domanda di partecipazione al bando) | 5= più brevetti/estensioni 4= 1 nuovo brevetto 3= 1 estensione | ||
Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti (da valutare a livello di singolo intervento brevettuale) | 5= utilizzo diretto brevetto 3 = licenza 0= assenza strategia commerciale | |||
TOTALE | 15 |
| ||
PREMIALITA' | Adesione del proponente a sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e/o energetica (ISO 5001). Tale adesione deve essere validata al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione dell’ente accreditato | 1 | 2 | |
Nel caso di MPMI che abbia una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni). Nel caso di libero professionista in forma associata che abbia una percentuale maggiore o uguale del 50% rispetto al numero degli associati allo studio. Nel caso di libero professionista singolo che sia donna o giovane (inferiore o pari a 35 anni). | 1 | |||
Appartenenza del proponente ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi (indicare il CTL di appartenenza, il requisito deve essere attestato nella lettera di endorsement del cluster ed essere posseduto alla data di presentazione della domanda). | 1 |
5.3 Quali sono le soglie minime per superare la valutazione di merito?
Secondo quanto disposto dall’articolo C.3.d “Valutazione dei progetti” del bando per essere ammessi all’agevolazione, il singolo intervento brevettuale deve conseguire un punteggio minimo pari a 8. Concorrono nel calcolo del punteggio minimo anche le premialità, cumulativamente fino a massimo di 2 punti complessivi.
Non sono ammessi all’agevolazione, gli interventi brevettuali che presentano un’assenza di strategia commerciale con riferimento dell’elemento di valutazione “Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti”.
6.1 Quanto tempo ho per accettare l’agevolazione concessa da Regione Lombardia?
Secondo quanto disposto dagli articoli C.3.e “Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria”, a seguito dell’adozione del decreto concessione (o non ammissione all’agevolazione), Regione Lombardia trasmette l'esito a ciascun soggetto tramite PEC.
A seguito della comunicazione di ammissibilità del progetto, il soggetto beneficiario deve accettare l’agevolazione concessa entro e non oltre 45 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione della domanda, pena la decadenza nelle modalità indicate all’articolo C.4.a “Adempimenti post concessione” del bando.
6.2 Ho facoltà di rinunciare all’agevolazione concessa? Se sì, posso fare una rinuncia parziale ossia la rinuncia ad un singolo intervento brevettuale?
Secondo quanto disposto dall’articolo D.2.a “Rinuncia” del Bando, il soggetto beneficiario ha la facoltà di rinunciare all’agevolazione concessa tramite la piattaforma Bandi Online o, in caso di inaccessibilità della stessa, tramite posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia all’indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it
Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia sull’intera domanda di partecipazione al bando o sul singolo intervento brevettuale, adottando, per l’effetto, apposito provvedimento.
Il soggetto beneficiario ha la facoltà di comunicare
Nel caso in cui il soggetto beneficiario debba comunicare la sola rinuncia parziale, si suggerisce di procedere direttamente in fase di rendicontazione, così da semplificare gli adempimenti richiesti allo stesso.
6.3 È possibile richiedere una variazione della tipologia di intervento che si intende realizzare in corso di realizzazione del progetto?
L’art. D.3 del bando prevede come variazione di progetto solo le variazioni dei termini di realizzazione del progetto (richiesta di proroga) non consentendo pertanto variazioni di attività nella realizzazione degli interventi brevettuali ammessi ad agevolazione: pertanto la modifica dalla tipologia nuovo brevetto alla tipologia estensione di un brevetto non è ammessa dal Bando in quando sottintende una modifica di attività e delle fasi dell’iter brevettuale.
Coerentemente con tale principio, il soggetto beneficiario ha, invece, la possibilità di comunicare, in fase di rendicontazione e richiesta di erogazione dell’agevolazione, una variazione dell’ambito geografico dell’intervento brevettuale ammesso (da europeo a internazionale o viceversa) in quanto tale modifica non comporta una variazione delle attività e fasi di progetto (funzionali all’intervento brevettuale) ammesso ad agevolazione. L’importo ammesso dell’agevolazione non potrà in ogni caso subire variazioni in aumento ma può variare esclusivamente in diminuzione in funzione dell’ambito geografico di brevettazione.
6.4 Nel caso di domanda contenente più brevetti, quando posso trasmettere a Regione Lombardia la richiesta di erogazione del saldo? Posso fare più richieste di erogazione saldo in funzione del numero di interventi brevettuali presentati e ammessi ad agevolazione?
La richiesta di erogazione dell’agevolazione deve essere trasmessa solo all’ottenimento dell’ultimo rapporto di ricerca positivo oppure è possibile presentare diverse rendicontazioni, man mano che i rapporti di ricerca vengono rilasciati?
Secondo quanto disposto dall’articolo C.4 “Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione” del bando, nel caso di domanda ammessa ad agevolazione riferita a più interventi brevettuali, la rendicontazione deve essere presentata con un’unica richiesta di erogazione saldo riferita a tutti gli interventi brevettuali ammessi, una volta acquisito l’ultimo rapporto di ricerca., sempre nei termini massimi previsti dal bando agli articoli B.2.b “Durata dei progetti” e C.4.b “Caratteristiche della fase di rendicontazione”.
A titolo esemplificativo, nel caso di una domanda di contributo per 2 interventi brevettuali entrambi ammessi, per la quale per il brevetto A si acquisisce il rapporto di ricerca a gennaio 2022 e per il brevetto B a maggio 2022, il beneficiario deve trasmettere, attraverso Bandi Online entro 18 mesi solari e continuativi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul BURL, la rendicontazione e richiedere l’erogazione del saldo riferito ad entrambi gli interventi brevettuali con un’unica domanda di richiesta del saldo a cui allega la rendicontazione di entrambi i brevetti.
6.5 Qual è la documentazione da presentare in fase di rendicontazione?
Secondo quanto disposto dall’articolo C.4.b “Caratteristiche della fase di rendicontazione” del bando, in fase di rendicontazione occorre presentare la seguente documentazione:
a) richiesta di erogazione dell’agevolazione a saldo;
b) in caso di nuova domanda di brevetto europeo o internazionale, relazione sulle ricadute delle attività svolte con i suoi allegati (domanda di brevetto depositata, rapporto di ricerca e ricerca di anteriorità) e;
c) in caso di domanda di estensione, relazione sulle ricadute delle attività svolte con i suoi allegati (domanda di estensione europea o internazionale depositata e rapporto di ricerca);
d) un’idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate dal soggetto beneficiario secondo le modalità individuate all’art. D.1.c “Obblighi di pubblicizzazione dell’iniziativa” del bando;
e) una scheda di sintesi del progetto di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 al fine di dare diffusione dei risultati progetto da pubblicare sul sito di Regione Lombardia e sulla piattaforma regionale Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it);
f) in caso di soggetto beneficiario iscritto a altri Enti previdenziali o casse (diversi da INPS, INAIL) copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva del beneficiario (qualora diverso da quello presentato in fase di adesione) valida al momento della presentazione della richiesta di erogazione del saldo e con l’esplicitazione del periodo di validità;
g) nel caso di liberi professionisti, copia del modello dell’Agenzia delle Entrate “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” attestante il domicilio fiscale dove viene svolta l’attività professionale.
6.6 Quale documentazione il beneficiario deve sottoscrivere nella fase di richiesta di erogazione del saldo?
Secondo quanto disposto dall’articolo C.4.b “Caratteristiche della fase di rendicontazione” del bando, tutta la documentazione richiesta in fase di erogazione del saldo deve essere debitamente sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante esclusivamente qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata da un soggetto delegato esterno per conto del legale rappresentante/libero professionista del soggetto beneficiario o da soggetti beneficiari con sede legale negli Stati esteri che ha costituito la sede operativa/luogo di esercizio prevalente in Lombardia dove ha realizzato il progetto.
Qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata direttamente dal legale rappresentante della MPMI o dal libero professionista (singolo o associato) beneficiario tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE, la documentazione per la richiesta del saldo deve essere allegata senza necessità di sottoscrizione.