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Bando chiuso il 28 marzo 2019

non importa

che tu sia grande o piccolo,

ma che guardi al futuro con

nuove idee

OBIETTIVO

rafforzare la capacità innovativa

del territorio e le infrastrutture della R&I

DESTINATARI

imprese e organismi

di ricerca pubblici e privati

Dotazione
finanziaria

114 milioni di euro

Investimento
minimo

5 milioni di euro

Parternariato

da 3 a 8 soggetti

Realizzazione
del progetto

Massimo 30 mesi

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Requisiti soggettivi dei soggetti facenti parte del partenariato

Tra i soggetti ammissibili nella eventuale partenariato possano essere ricomprese anche le "start-up" che rispettino i requisiti del partner impresa, come da art.A.3.1?

Si, per le start-up, cosi come per tutte le altre imprese, valgono i requisiti indicati al punto “A.3.1 Requisiti dei Partner Imprese”.

Due imprese facenti parte di uno stesso Gruppo possono partecipare insieme al partenariato che presenta il progetto? Nel computo dei soggetti componenti il partenariato la loro partecipazione verrebbe in questo caso riconosciuta come di 1 o di 2 soggetti?

Non è possibile, si richiama a tal proposito il punto A.3.1 “requisiti partner impresa” che prevede alla lettera b) “essere autonomi rispetto agli altri Partner, ai sensi delle previsioni di cui all’allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014” che si riporta integralmente:

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del

paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del

paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme

a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra

impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene

raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che

tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in

questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche

esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate

(«business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non

superi 1 250.000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,

direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso

con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri

azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo

2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione,

fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese,

o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Devono essere presenti sia grandi imprese sia PMI?

Come indicato al Punto A.3 del Bando, la Call si rivolge a partenariati composti da imprese (GI, MPMI anche a partecipazione pubblica) e a organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS. All’interno del Partenariato deve essere presente almeno una PMI e almeno un organismo di ricerca. Tutti i partner del partenariato devono essere autonomi tra loro. La presenza della GI non è obbligatoria. Il partenariato deve essere composta da almeno tre partner.

Cosa si intende per articolazione territoriale o settoriale? Possono ad esempio due laboratori diversi di un IRCCS presentare due progetti nella stessa area di specializzazione e nello stesso ecosistema?

Spetta al beneficiario, in base alla propria organizzazione interna disciplinata dallo Statuto o da Regolamento organizzativo interno dell’ente, dimostrare se la propria situazione sia assimilabile a quella di distinti dipartimenti/unità di ricerca o articolazione territoriale o settoriale oppure no. Come indicato al punto C.1 “Presentazione delle domande” si ricorda che gli OdR dovranno allegare alla domanda copia del proprio statuto vigente. Il team composto da persone diverse che però non afferiscano a diversi dipartimenti/unità di ricerca /articolazioni settoriali o territoriali non soddisfa il vincolo di cui al punto A.3.2 “Requisiti dei partner Organismi di Ricerca”.

Come riporta il bando al punto A.3.2 Requisiti dei Partner Organismi di Ricerca, “ciascun Organismo di Ricerca può far parte di massimo due partenariati, può cioè partecipare alla presentazione di massimo due progetti, a condizione che tali progetti non facciano capo allo/agli stesso/i dipartimento/unità di ricerca o articolazione territoriale o settoriale e che almeno uno dei due progetti sia presentato in collaborazione con un’altra università/altro organismo di ricerca”. La partecipazione di più dipartimenti dell’ateneo al medesimo progetto è inopportuna o non ammessa?

Il bando non prevede un limite al numero di dipartimenti di una stessa università che possono essere coinvolti in un progetto, questo anche nell’ottica di promuovere progetti multidisciplinari. Il/i dipartimento/i coinvolto/i in una progettualità non può/possono essere però coinvolti rendicontando spese nell’eventuale seconda progettualità. Si precisa infatti che il bando prevede che l’OdR, in base alla propria organizzazione interna disciplinata dallo Statuto o da Regolamento organizzativo interno dell’ente, debba dimostrare se la propria situazione sia assimilabile a quella di distinti dipartimenti/unità di ricerca o articolazione territoriale o settoriale oppure no. Come indicato al punto C.1 “Presentazione delle domande” del bando si ricorda gli OdR dovranno allegare alla domanda copia del proprio statuto vigente. Il team composto da persone diverse che però afferiscano a stessi dipartimenti/unità di ricerca/articolazioni settoriali o territoriali non soddisfa il vincolo di cui al punto A.3.2 “Requisiti dei partner Organismi di Ricerca”.

Un partenariato costituito da una Grande impresa, una PMI e due organismi di ricerca con sede operativa fuori dal territorio regionale è ammissibile? Le spese sostenute sono il 15% per ogni singolo organismo di ricerca con sede fuori dal territorio regionale?

Il punto A.3.2 “Requisiti dei Partner Organismi di Ricerca” prevede la possibilità per un organismo di ricerca che non abbia Sede operativa attiva nel territorio lombardo, ma comunque all’interno dello Stato Italiano, di partecipare al bando in qualità di partner a condizione che il totale delle spese ammissibili da esso sostenute non superi il 15% del totale delle spese ammissibili del Progetto di R&S (applicazione dell’art. 70 del Reg EU 1303/2013).

Considerato che ciascun OdR deve sostenere, singolarmente e non cumulativamente, almeno il 10% delle spese totali ammissibili del progetto di R&S, il numero massimo di OdR con sede fuori dalla Lombardia è 1 per partenariato.

L’organismo di ricerca con sede fuori dal territorio regionale può essere capofila del partenariato?

Il bando non esclude che il capofila possa essere un OdR con sede fuori dal territorio lombardo.Il bando non esclude che il capofila possa essere un OdR con sede fuori dal territorio lombardo.

Avere un Centro di Ricerca come consulente basta a soddisfare il requisito in merito alla composizione del Partenariato (minimo 3 componenti di cui almeno una PMI e un OdR)?

Partenariati formalizzati mediante specifico Accordo di partenariato e composti da un minimo di tre soggetti e fino a un massimo di otto soggetti. All’interno del Partenariato deve essere presente almeno una PMI e almeno un organismo di ricerca, pertanto un Centro di Ricerca come consulente non basta a soddisfare il requisito in merito alla composizione.

Al punto A4 “disposizioni per il Partenariato”, si indica che i Partenariati devono comportare la collaborazione effettiva tra i Partner per la realizzazione delle attività del Progetto di R&S. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione effettiva.

Se non partecipa come partner, un centro di ricerca può comunque partecipare ai progetti come fornitore di servizi e in questo caso le relative spese potrebbero essere ammissibili nella voce di costo “Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e brevetti” esposte da uno dei partner. Si ricorda comunque che i soggetti del partenariato devono essere autonomi tra loro e non sono ammissibili spese fatturate o sostenute da società con rapporti di controllo o collegamento o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Nel caso di OdR non organizzati in una struttura dipartimentale o in altra suddivisione/articolazione specifica, si chiede di chiarire se per poter presentare due progetti è sufficiente che i progetti in oggetto vedano coinvolti nella ricerca due team composti da personale differente.

No, il fatto che nei due team venga impiegato personale differente non è condizione sufficiente per il rispetto del requisito. Il punto A.3.2 prevede infatti che "Ciascun Organismo di Ricerca può far parte di massimo due partenariati, può cioè partecipare alla presentazione di massimo due progetti, a condizione che tali progetti non facciano capo allo/agli stesso/i dipartimento/unità di ricerca o articolazione territoriale o settoriale e che almeno uno dei due progetti sia presentato in collaborazione con un’altra università/altro organismo di ricerca". Spetta al beneficiario, in base alla propria organizzazione interna disciplinata dallo Statuto o da Regolamento organizzativo interno dell’ente, dimostrare se la propria situazione sia assimilabile a quella di distinti dipartimenti/unità di ricerca o articolazione territoriale o settoriale oppure no.

Sono ammesse imprese anche a partecipazione pubblica? Se si ci questa può essere partecipata anche al 100%?

La Call si rivolge a partenariati composti da imprese (GI, MPMI anche a partecipazione pubblica) e a organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (di seguito Organismi di Ricerca o OdR) pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS (punto A.3 “Soggetti beneficiari della call”) Il bando non pone vincoli sulla quantità di partecipazione pubblica, in ogni caso si deve trattare di imprese vere e proprie, registrate come tali. Si ricorda, ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’allegato I al Reg. 651/2014 che se la % di partecipazione di organismi pubblici è maggiore del 25% l’impresa non può essere considerata PMI.

Le imprese e/o gli OdR componenti il partenariato devono soddisfare determinati parametri economico-finanziari che è opportuno verificare prima della presentazione della domanda?

Si richiama il punto A.3.1 “requisiti partner impresa” tra i quali è indicato che l’impresa non deve essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18 del Reg. 651/2014 (definizione richiamata D.10 “Definizioni e glossario”). Si richiama inoltre il punto “C.1 Presentazione delle domande” nel quale sono indicati nell’apposito paragrafo i documenti che devono essere presentati in riferimento a ciascun partner impresa, comprensivi di quelli relativi alla Situazione contabile economico-finanziaria aggiornata relativa all’esercizio in corso.

Tra i partner di progetto può partecipare un Comune?

Come indicato al punto A.3 del bando, la Call si rivolge a partenariati composti da imprese (GI, MPMI anche a partecipazione pubblica) e da organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS.

Si ricorda che i soggetti beneficiari devono possedere tutti i requisiti di cui ai punti A.3.1 e A.3.2 del Bando.

Per la definizione di Impresa si rimanda all’Allegato I al Reg. EU n. 651/2014 che prevede all’art.1 che “Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”.

Tra i requisiti dei partner impresa (A.3.1) si richiama in particolare il punto c)

c) essere regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell’Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese.

Per la definizione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» si rimanda all’art. 2 (Definizioni) punto 83) del Regolamento n. 651/2014.

Quali settori sono ammessi per le aziende beneficiarie? E' ammessa solamente l'industria o anche il commercio?

Come indicato nel bando al punto A.3.1 “Requisiti dei Partner Imprese”, le aziende beneficiarie non possono essere operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 3 del Reg. 651/2014. Sono settori esclusi:

- gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,

- gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche,

- gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,

- gli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE

Rispetto alla tipologia di progetti finanziabili (punto B.2 della Call), i progetti devono svilupparsi in una delle 7 Aree di Specializzazione della “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione” S3 (approvata con DGR n. 1051/2013, in ultimo aggiornata con DGR n. 7450/2017) lette in chiave dei saperi degli 8 ecosistemi considerando la centralità della persona e dei relativi bisogni.

Che cosa si intende per “mandato collettivo con rappresentanza a favore del Capofila”, da allegare alla domanda di partecipazione, così come previsto dal punto F., paragrafo C.1 "Presentazione delle domande", del bando?

I soggetti beneficiari possono allegare un apposito documento con mandato collettivo di rappresentanza (non è stato previsto specifico template) oppure è sufficiente allegare l’accordo di partenariato dal quale si evinca chiaramente il mandato di rappresentanza al capofila da parte di tutti i partner sottoscriventi.

Specifiche progetto

A quanto ammonta il valore minimo del progetto affinché possa essere presentato?

L'investimento minimo del progetto (importo ottenuto dalla somma delle spese ammissibili) è pari a euro 5 milioni.

Le spese ritenute non ammissibili contribuiscono a raggiungere il limite minimo di 5 milioni di valore del progetto?

No, il valore del progetto è dato dalle somma delle spese ritenute ammissibili, definite sulla base di quanto disciplinato dalla call in relazione al regolamento UE 651/2014 (art. 25).

I progetti possono essere sviluppati in altre regioni?

No. I progetti devono essere realizzati in Lombardia (è fatta eccezione solo per le attività svolte dall’organismo di ricerca extra lombardo che può essere presente nel partenariato per massimo il 15% dell’investimento complessivo del progetto) e devono avere ricaduta sul territorio di regione Lombardia.

E' previsto un finanziamento a fondo perduto di 5 milioni, altre spese che dovranno sostenere i partners per il progetto vengono anticipate e poi rimborsate qualora il progetto dovesse risultare vincitore?

I progetti devono prevedere investimenti complessivi (spese ammissibili) pari ad almeno 5.000.000,00 di Euro (cinque milioni/00). Per ciascun Progetto di R&S potrà essere concesso complessivamente un contributo massimo pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00). L’intensità d’aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo Sperimentale risulta pari a:

Piccole Imprese: 60% delle spese ammesse,

Medie Imprese: 50% delle spese ammesse,

Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse.

L’erogazione avverrà in massimo tre tranche (con fidejussione a fronte di eventuale anticipo precedente alle tranche a rendicontazione nel caso di soggetti privati).

Come indicato al punto B.3 “Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità” le spese eventualmente sostenute in carenza di sottoscrizione dell’Accordo, restano nell’esclusiva responsabilità dei partenariati.

Specifiche spese ammissibili

E’ possibile per una azienda partner dare una consulenza a un OdR che ha rapporti di controllo o collegamento con un altro partner (OdR) del progetto? In un progetto che vede presente una università è possibile per una azienda partner dare una consulenza ad un consorzio in collegamento con tale università?

Come indicato al punto B3 “Spese ammissibili, soglie minime e massime di ammissibilità” NON sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese relative ad auto-fatturazioni e spese effettuate e/o fatturate al Partner da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela).

- la fatturazione delle prestazioni tra partner dello stesso partenariato oppure tra persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con imprese di uno stesso raggruppamento e altri partner. In via d’eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il Partner documenti, tramite benchmark di mercato, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore, anche a livello internazionale, di tale strumentazione/servizio nel mercato;

Per la definizione di autonomia è definita all’allegato 1 art 3 del Reg. n. 651/2014.

Con riferimento alla voce di spesa riferita alle consulenze, sono ammissibili consulenze prestate da parte di società che siano collegate al beneficiario, anche qualora tali spese di consulenza vengano rendicontate senza la quota di profitto ma esponendo semplicemente i costi sostenuti dalla società per l'erogazione del servizio?

Come indicato al punto “B.3” del Bando, NON sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese relative ad auto-fatturazioni e spese effettuate e/o fatturate al Partner da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela).

- la fatturazione delle prestazioni tra partner dello stesso partenariato oppure tra persone fisiche aventi rapporti di cointeressenza con imprese di uno stesso raggruppamento e altri partner. In via d’eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il Partner documenti, tramite benchmark di mercato, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore, anche a livello internazionale, di tale strumentazione/servizio nel mercato;

Si richiede un chiarimento sui costi di attrezzature ammissibili a finanziamento. E’ possibile esporre le quote di ammortamento relative al periodo di svolgimento del progetto, per attrezzature acquistate prima della data d’inizio progetto?

Come indicato nella tabella al punto A.3 “Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità” sono rendicontabili alla voce B.1 strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, strettamente correlate alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell’ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l’intero costo. Qualora i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto, per la quota capitale al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto.

Per ulteriori specifiche si rimanda alle Linee Guida di rendicontazione delle spese di prossima pubblicazione, che saranno disponibili sul sito http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PR... nonché sulla piattaforma Bandi Online.

Sono ammissibili i costi relativi a consumabili per l’attività di ricerca?

Come indicato nella tabella al punto A.3 “Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità”, i costi dei materiali, forniture e altri prodotti, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota, e prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto di R&S sono rendicontabili nella voce B.2 altri costi diretti. Per ulteriori specifiche si rimanda alle Linee Guida di rendicontazione delle spese di prossima pubblicazione.

Consorzi o società consortili, ove sia previsto da statuto, possono utilizzare personale pagato da propri soci consorziati a copertura della quota di cofinanziamento? I costi relativi ai liberi professionisti (anche amministratori) in partita Iva che lavorano stabilmente in azienda possono rientrare nei costi del personale?

Come indicato al punto B3 del bando, “Tutte le spese rendicontate devono risultare pertinenti e connesse alle attività oggetto dell’agevolazione finanziaria”. Tutte le fatture e gli altri documenti contabili devono essere intestati ai soli soggetti beneficiari, intesi come i soggetti del partenariato”.

Tra le spese non ammissibili al punto B3 del bando, sono indicate anche spese per incarichi relativi a servizi di carattere continuativo o periodico connessi ad attività ordinarie, quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità. Non sono inoltre ammissibili spese fatturate o sostenute da società con rapporti di controllo o collegamento o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Per ulteriori specifiche si rimanda alle Linee Guida di rendicontazione delle spese di prossima pubblicazione, che saranno disponibili sul sito http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PR... nonché sulla piattaforma Bandi Online

Un’impresa partner con sede in Lombardia ha una collegata estera che fornirebbe attrezzature al partenariato. E’ possibile che le imprese del partenariato, naturalmente con l’esclusione della collegata, acquistino attrezzature dalla collegata estera?

Le forniture (siano esse attrezzature, strumentazioni o consulenze) devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto alle imprese del partenariato.

La fornitura deve avvenire tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato che non comporti elementi di vincolo o collusione.

Intervento finanziario concedibile

Il finanziamento di Regione Lombardia è un contributo a fondo perduto?

Sì, si tratta di contributo a fondo perduto, le cui percentuali variano a seconda della tipologia del Partner.

Oltre al contributo a fondo perduto della Regione Lombardia è previsto anche un finanziamento o tutti i costi rimanenti sono a carico dei soggetti partecipanti?

Non sono previsti ulteriori finanziamenti: i soggetti proponenti devono cofinanziare e garantire la quota non coperta dal contributo a fondo perduto regionale.

Il finanziamento regionale è in regime de minimis?

No, si tratta di un aiuto in esenzione comunicato alla Commissione Europea in base al Regolamento UE 651/2014 e non di un aiuto minore come invece è il regime de minimis.

Presentazione delle domande

Quali sono le modalità di presentazione della domanda?

Come indicato al punto C.1 Presentazione delle domande, la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma informativa “Bandi Online” (accessibile da www.bandi.servizirl.it) a partire dalle ore 15.00 del 15 gennaio 2019 ed entro le ore 15.00 del 28 marzo 2019.

Dove si trova la modulistica per la predisposizione della domanda (scheda progetto, cronoprogramma etc)?

La modulistica è disponibile sulla piattaforma bandi online https://www.bandi.servizirl.it. Per presentare domanda di partecipazione, il soggetto richiedente deve avere un profilo attivo. Nel caso in cui non sia profilato, il soggetto richiedente deve registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi OnLine, cosi come indicato al punto C.1 “Presentazione delle Domande” del Bando.

Il manuale di adesione contenente l’anteprima di tutte le sezioni che compongono la scheda tecnica di progetto che dovrà essere compilata a sistema sarà consultabile sulla piattaforma BandiOnline dal 25 gennaio.

Istruttoria e negoziazione

Le domande vengono valutate a sportello oppure l'ordine di invio non incide sulla valutazione?

Il bando non è a sportello ma a graduatoria con una fase di negoziazione: la fase di valutazione della domanda consistente in una procedura di evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs. 123/1998 art. 5/II) che prevede una valutazione di ammissibilità formale e una valutazione di merito e i progetti per essere ammessi devono superare la soglia minima di 85 punti su 100.

Considerato che Ciascun Organismo di Ricerca può far parte di massimo due partenariati, può cioè partecipare alla presentazione di massimo due progetti e ciascuna impresa può presentare un solo progetto, può cioè partecipare ad un unico partenariato (cosi come indicato ai punti A.3.1 e A.3.2 del Bando), solo nel caso non vengano rispettati tali vincoli sul numero di progetti presentabili, ovvero i soggetti presentino un numero di progetti superiore al limite previsto, verrà applicato il criterio dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, come risultante dal numero di protocollo, come indicato al punto C.3.b “Verifica di ammissibilità delle domande” e in tal caso quindi verrà valutata. solo la prima domanda presentata e la seconda domanda sarà considerata irricevibile.

Specifiche su garanzia fideiussoria e rendicontazione spese

In riferimento alla strumentazione necessaria allo svolgimento del progetto in oggetto, i canoni del leasing che sono stati pagati nel corso dello stesso, possono essere tutti considerati nei costi ammissibile (ovviamente al netto degli interessi)? Il bando prevede "Qualora i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto, per la quota capitale al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto", quindi se i canoni ricadono completamente nel periodo del progetto vengono totalmente rimborsati? Esempio concreto: se prendiamo in leasing una strumentazione che costa 300.000,00 EURO, e i canoni del leasing ricadono tutti all'interno del periodo del progetto (30 mesi) a completamento del costo totale dello stesso, i canoni verranno rimborsati per l'intero importo di EURO 300.000,00 (esclusa la quota di interessi)?

Con riferimento al quesito esposto, oltre a quanto previsto dalle Linee Guida di rendicontazione, si precisa che le spese relative al leasing devono rispettare quanto previsto dal D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 il quale riporta che tali spese sono ammissibili a condizione che:

  • i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
  • nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
  • l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
  • nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

DICITURA SULLE FATTURE. Nel caso in cui la fattura elettronica di un fornitore non contenga la dicitura richiesta (ad esempio perché riferita ad acquisti non effettuati esclusivamente per il progetto) o in altri casi particolari, sarà sempre sufficiente produrre una autocertificazione del Legale Rappresentante?

In considerazione dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti B2B a partire dal 2019, si ritiene opportuno fornire a tutti i beneficiari dei bandi a valere sul POR FESR 2014-2020 ulteriori indicazioni riguardo l’assolvimento dell’obbligo di inserimento nei giustificativi di spesa delle diciture previste dai rispettivi bandi o Linee Guida di Rendicontazione (riferimenti CUP, POR e Bando), finalizzate a impedire l’elusione del divieto di cumulo degli Aiuti. Come in precedenza chiarito, in generale anche i giustificativi di spesa in forma di fattura elettronica devono riportare le diciture previste dalle Linee guida di rendicontazione, inserendo le diciture nei campi liberi disponibili (campi note o nell’oggetto della fornitura).

Laddove non fosse possibile inserire le informazioni direttamente nei giustificativi, è possibile assolvere all’obbligo di annullamento facendo ricorso a un sistema di cd. “timbratura digitale”, conforme alla soluzione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella circolare del 19 ottobre 2005, n. 45/E (punto 2.7.2) e alla Risoluzione del 17/06/2010 n. 52/E. In sostanza, è richiesta la produzione di un documento digitale aggiuntivo, riportante le diciture previste dalle LGR, che deve essere allegato, prima della rendicontazione, alla fattura elettronica originaria. Il documento deve poi essere reso immodificabile mediante l’apposizione del riferimento temporale contestuale alla firma digitale o elettronica.

In alternativa, è possibile assolvere all’obbligo indicando le diciture previste anche solo nelle causali dei giustificativi di pagamento (es: campo di descrizione dei bonifici), ma solo qualora il pagamento sia inequivocabilmente riferibile allo specifico giustificativo (riferimento esplicito alla fattura elettronica che si intende “annullare”).

Infine, qualora i metodi sopra descritti non siano percorribili, è possibile produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che a) non è possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni oppure è stata presentata, indicando su quale fonte di finanziamento e l’importo esposto.

MATERIALI E FORNITURE. Per i materiali e le forniture utilizzate per i prototipi, la valorizzazione dei costi basandosi sulle liste di prelievo potrà essere utilizzata solo per i prelievi avvenuti prima della firma del contratto con la Regione, o potrà avere qualche applicazione successivamente? BUONI DI PRELIEVO: Quali saranno le informazioni da caricare a sistema? Quali format dovranno essere utilizzati? Per l’autodichiarazione del Legale Rappresentante sarà disponibile un template? Nel caso di componenti già nelle disponibilità del beneficiario (presenti a magazzino) non acquistate da terzi fornitori ma prodotte internamente dal soggetto beneficiario è ammesso il relativo utilizzo ai fini progettuali e quindi la rendicontazione (come da art. 3.2.4 delle linee guida di rendicontazione)?

Con riferimento ai prelievi da magazzino, l’articolo 3.2.4 “Utilizzo di prelievi da magazzino” delle Linee Guida di Rendicontazione precisa che tali spese si possono considerare ammissibili individuando i beni in base ai buoni di prelievo, imputandoli al costo di inventario di magazzino, con l’esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo di inventario deve quindi essere determinato nel rispetto dei principi contabili applicabili (valutazione periodica del valore di magazzino). Nel caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino autocertificato e sottoscritto dal legale rappresentante. Tali prelievi devono essere riferiti al periodo di ammissibilità della spesa in vigore per il Progetto (30 mesi, più eventuale proroga concessa) e la documentazione a supporto di tali spese deve riportare la data, la descrizione, le quantità e il valore dei beni prelevati e la relativa registrazione secondo i principi contabili applicabili. Per i buoni di prelievo non è previsto un format specifico per l’autodichiarazione. Si precisa che tale dichiarazione sostitutiva di atto di notorio deve essere predisposta dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

GIUSTIFICATIVI PAGAMENTO FATTURE. Come giustificativi dei pagamenti, dovranno essere caricate a sistema copie delle contabili bancarie, degli estratti conto o di entrambi? Nel caso degli estratti conto, sarà possibile oscurare le righe non pertinenti?

Con riferimento alla documentazione giustificativa dei pagamenti, l’articolo 2 “Criteri generali di ammissibilità della spesa” delle Linee Guida di rendicontazione prevede che, ai fini della rendicontazione e dell’erogazione del contributo concesso, tutte le spese devono aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di agevolazione. È necessario che la spesa venga accompagnata dall’estratto conto da cui risulti l’addebito, l’importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso. Il soggetto beneficiario, qualora lo ritenga necessario, potrà oscurare le righe non pertinenti.

ACQUISTO SOFTWARE. Per l’acquisto di software strettamente connesso al progetto, possono essere esposti come costi i canoni annui delle relative licenze? L’art. 3.3.1 ammette l’acquisto di software e di programmi informatici solo se strettamente connessi al progetto. Le licenze d’uso per software tecnici strettamente connessi alle attività progettuali possono essere rendicontate? Oppure al contrario viene ammesso solo l’acquisto.

Con riferimento all’ammissibilità dei canoni di licenza d’uso di software strettamente connesso al progetto, l’articolo 3.3.1 “Costi per la Ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti” delle Linee Guida di rendicontazione precisa che le spese relative alle conoscenze e ai brevetti (quali ad esempio, acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento, acquisizione di marchi, know‐how e conoscenze/competenze tecniche non brevettate) sono ammissibili solo se relative a beni immateriali ammortizzabili secondo le norme contabili, civilistiche e fiscali, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, sostenute per finalità strettamente connesse al Progetto di R&S, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, purché il contratto sia stipulato successivamente alla data di avvio del Progetto e il software ottenuto in licenza sia specifico per le attività progettuali (non è ritenuto ammissibile il costo relativo a software generici di uso comune).

IMMOBILI IN LEASING. In rendicontazione dovranno essere esposte le quote di capitale risultanti dai piani di ammortamento del leasing comunicati dalla società di leasing (mentre in contabilità sono contabilizzati gli interi addebiti mensili per canoni da parte della stessa, comprensivi di quota capitale, interessi ed indicizzazioni), indicandole nella voce C (Immobili) con riferimento alle fatture ricevute (come sopra specificato) nell’arco del progetto?

Ai sensi delle Linee Guida di rendicontazione, per immobili si intende esclusivamente i fabbricati, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, sono ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Tali spese sono ammissibili anche se relative a materiali e forniture specifiche e immobili acquistati anche in data precedente all’avvio del Progetto purché regolarmente registrati a libro cespiti.

PAGAMENTI TRAMITE TESORERIA: Nel caso in cui i pagamenti, per prassi aziendale, avvengano attraverso la tesoreria di Gruppo, quindi l'intestazione sull’estratto conto corrente è relativa alla società Capogruppo, ciò risulta ammissibile oppure occorre un conto corrente dedicato o comunque intestato al beneficiario?

Con riferimento agli adempimenti formali in merito ai titoli giustificativi di pagamento, l’articolo 2 “Criteri Generali di ammissibilità delle spese” delle Linee Guida di rendicontazione precisa che il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al beneficiario. Pertanto, non sarà ritenuta ammissibile la spesa, per la quale non risulti inequivocabilmente che sia stata effettivamente sostenuta dal soggetto beneficiario.

AMMISSIBILITA’ SPESE PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: Risultano ammissibili le spese sostenute per la creazione di un sito web specificatamente dedicato al Progetto?

Con riferimento all’ammissibilità delle spese sostenute per la creazione di un sito web specificatamente dedicato al progetto, si fa presente che, qualora previsto tra le attività progettuali inserite nel business plan valutato positivamente in sede di valutazione tecnica, saranno ammissibili le spese sostenute per la sua realizzazione se correttamente incardinate nelle tipologie di spesa espressamente riportate nelle Linee Guida di rendicontazione e se rispettano le indicazioni previste nelle stesse.

AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE DI CONSULENZA: Relativamente alle spese di consulenza e servizi equivalenti (art. 3.3.3 – Linee Guida di Attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili) viene specificato che il contratto dovrà essere stipulato successivamente alla data di avvio del Progetto. Al fine di evitare problemi in fase di rendicontazione, in qualità di capofila del partenariato, ci è stato chiesto di appurare se le spese relative ad un contratto di servizi di consulenza tecnica, economica e finanziaria che prevede due fasi ben distinte: fase preparatoria alla call e fase post-aggiudicazione, stipulato prima dell’aggiudicazione della call in quanto contenente anche il supporto alla fase preparatoria, possa comunque essere considerato rendicontabile solo per la quota parte relativa alla fase post-aggiudicazione. E’ opportuno evidenziare che il contratto prevede già due importi distinti per le due fasi e che, per la fase preparatoria alla call, è già stata fatturata nel corso del 2019. In base alle predette considerazioni ci è stato chiesto di verificare se tale fattispecie possa evidenziare elementi di criticità nella fase di rendicontazione e/o se sia necessario attivare procedure correttive.

Con riferimento alla rendicontazione di spese di consulenza, l’articolo 2 “Criteri generali di ammissibilità delle spese” precisa che, ai fini della rendicontazione e dell’erogazione del contributo concesso, tutte le spese devono derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all’intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento, nonché l’esplicito riferimento al Bando Call HUB e al progetto finanziato con fondi a valere sul POR FESR di Regione Lombardia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3.3.3 “Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti” delle Linee Guida di Rendicontazione, è necessario che gli atti giuridicamente vincolanti, ferme restando le indicazioni di cui all’articolo 2 delle Linee Guida di Rendicontazione, per tale categoria di spesa, vengano stipulati successivamente alla data di avvio del progetto.

Si precisa anche che rientrano nella categoria in oggetto le consulenze e i servizi per prestazioni specialistiche destinate al Progetto di R&S per la realizzazione di attività tecnico‐scientifiche comprensive anche di eventuale, e non esclusiva, attività di supporto al management del Progetto di R&S e commissionate a imprese/soggetti specializzate. Per prestazioni specialistiche si intendono le attività con contenuto tecnico o innovativo commissionate a soggetti che, in virtù delle proprie competenze professionali, sono qualificati a prestare specifiche consulenze disciplinari. La natura di tali consulenze e servizi deve essere non continuativa ed esulare dai normali costi di gestione dell’impresa beneficiaria connessi ad attività ordinarie (come le consulenze di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, di marketing e simili).

AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE DI PERSONALE: Alcune tipologie di personale coinvolte nel progetto (es. borsisti, co.co.co., ecc.) non sono tenute alla timbratura di entrata e di uscita a causa delle caratteristiche del contratto stesso. Possono essere rendicontarle, con un massimo di 1.720 ore/anno?

La rendicontazione delle spese relative al personale deve essere effettuata in base al numero degli addetti effettivamente impiegati nell’operazione ammessa a contributo, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard per tipologia di beneficiario di cui alla DGR n. X/4664 del 23/12/2015 ed eventuali sue modifiche ed integrazioni, ossia pari a € 30,58 per i partner imprese ed a € 35,47 per i partner Organismi di Ricerca, fino ad un massimo di 1.720 ore annue imputabili per addetto.

I costi ammissibili rendicontabili in corrispondenza a tale voce di spesa sono gli apprendisti, contratti temporanei per collaborazioni, dottorandi, assegni di ricerca, borse di studio per attività inerenti al Progetto di R&S o altre forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, ad esclusione di stage/tirocini di qualsiasi tipo. Per ciascun lavoratore, a pena di inammissibilità della relativa spesa, dovrà essere caricato in allegato un timesheet individuale, che riporta il dettaglio delle ore mensilmente lavorate e imputate al Progetto, come da format fornito da Regione Lombardia, sottoscritto dal dipendente e, con firma telematica, dal Legale Rappresentante (o eventuale soggetto delegato dallo stesso avente potere di firma). (vedasi anche FAQ n. 7.2 per il format).

AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE DI PERSONALE: Nelle linee guida di rendicontazione relative alle spese di personale (Punto 3.1) non vengono espressamente citati i contratti di lavoro autonomo libero professionali. Questa tipologia contrattuale può essere rendicontata in questa voce di costo?

Con riferimento alla rendicontazione delle spese di personale, l’articolo 3.1 “Spese di personale (voce di costo A)” delle Linee Guida di Rendicontazione indica, tra i costi ammissibili rendicontabili in corrispondenza tale voce di spesa, apprendisti, contratti temporanei per collaborazioni, dottorandi, assegni di ricerca, borse di studio per attività inerenti al Progetto di R&S o altre forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, ad esclusione di stage/tirocini di qualsiasi tipo. Si precisa che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a contratti di consulenza in quanto le consulenze devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto all’impresa beneficiaria (si veda il paragrafo 3.3.2 delle Linee Guida di rendicontazione).

AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE DI PERSONALE: Uno dei ricercatori indicati nel team di una Università extra-lombarda partner del progetto si è trasferito in un’altra sede universitaria, ma vorrebbe ugualmente continuare a collaborare al progetto recandosi nella sede dell’Università partner mediante una specifica convenzione. È possibile poi rendicontare le ore di questo ricercatore come Università di Trieste, mantenendolo così nel gruppo di lavoro?

Con riferimento alla rendicontazione delle spese di personale, l’articolo 3.1 “Spese di personale (voce di costo A)” delle Linee Guida di Rendicontazione prevedono che, tra i costi ammissibili rendicontabili in corrispondenza tale voce di spesa, vi siano quelli per il quali vi sia un chiaro rapporto di lavoro tra il beneficiario del finanziamento e il lavoratore, ad eccezione per il personale qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca o di altra impresa (soggetti esterni al Partenariato) presso il Soggetto beneficiario per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del Progetto di R&S), a condizione che:

  • il costo del personale messo a disposizione deve essere sostenuto dal Partner e non dal soggetto di provenienza del personale messo a disposizione;
  • le attività siano direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale a fronte di un ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento al Progetto di R&S oggetto di finanziamento e il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di progetto.

AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE DI PERSONALE: il personale impiegato per la realizzazione dei progetti finanziati dalla Regione Lombardia nell’ambito della call HUB afferente a un partner lombardo ha una risorsa assunta su una sua sede extra-lombarda che, anche in fase di presentazione della documentazione di adesione, è stata individuata come leader di sviluppo per l’attività iniziale del progetto in risposta alla Call Hub. La sede prevista per svolgere tale attività è quella extra-lombarda ma chiaramente è previsto anche un intervento della risorsa sulla sede operativa lombarda. Altro caso potrebbe essere quello in cui il partner decidesse di assumere una risorsa per lo svolgimento del progetto su un’altra sede presente sul territorio italiano (non Lombardia). Anche quest’ultima risorsa lavorerebbe presso la sede di assunzione e, al contempo, farebbe delle trasferte presso la sede operativa lombarda. E’ ammissibile?

Con riferimento alla rendicontazione delle spese di personale, l’articolo 3.1 “Spese di personale (voce di costo A)” delle Linee Guida di Rendicontazione stabilisce che, in linea con quanto previsto dai dispositivi attuativi, nel rispetto dell’obbligo di territorializzazione del POR FESR 2014-2020, la sede operativa in Lombardia deve essere quella in cui viene svolto il progetto pertanto anche le attività del personale rendicontato devono essere svolte presso una sede operativa attiva sul territorio regionale. Di conseguenza, sono imputabili a progetto le ore lavorate da suddette risorse nel periodo in cui queste siano impegnate in attività inerenti al Progetto presso la sede operativa lombarda.

AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE DI MISSIONE: In quale categoria di spesa è possibile rendicontare viaggi e missioni?

Le spesa per viaggi e missioni non rientrano in nessuna delle voci di spesa rendicontabili a costi reali previste. Tali costi potranno essere coperti tramite i Costi Indiretti (voce di costo E), trattandosi di spese supplementari. Questi, ai sensi dell’articolo 3.4 “Costi indiretti (voce di costo E)”, vengono riconosciuti forfettariamente in funzione delle spese di personale (nella misura del 15% delle spese di personale ammissibili rendicontate), imputate da ciascun soggetto beneficiario a titolo di rimborso forfettario delle spese indirette sostenute dal beneficiario per la realizzazione del Progetto di R&S.

GARANZIA FIDEIUSSORIA: alcuni partner stanno chiedendo delle delucidazioni sul format di fidejussione predisposto dalla Regione. In particolare, le banche a cui si stanno affidando hanno sottolineato che nell'art. 2 della fidejussione non si specificherebbe con chiarezza la durata della fidejussione. Le banche dicono che è indispensabile che la fidejussione richiesta sia determinata nel tempo. Chiederebbero pertanto di aggiungere una data all’art. 2 che permetta di definire univocamente la durata.

Con riferimento alla durata della garanzia fidejussoria si precisa che questa deve avere validità fino al rilascio di idonea dichiarazione liberatoria per lo svincolo dell’importo garantito che sarà rilasciata da Regione Lombardia, in risposta di specifica richiesta del Contraente, a seguito dell’approvazione positiva della rendicontazione delle spese relative all’impiego delle somme anticipate, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 37/2017, e della liquidazione della tranche a rendicontazione (intermedia o saldo a seconda della scelta effettuata) e comunque fino all’avvenuta estinzione delle obbligazioni assunte dal beneficiario a seguito della concessione del contributo a fondo perduto. Inoltre, tale garanzia sarà svincolata a seguito dell’accertamento da parte del beneficiario dell’avvenuta estinzione del debito e comunque entro sei mesi dalla data di presentazione della rendicontazione (intermedia o saldo purché superi la quota anticipata) da parte del Contraente. Il fac-simile della fideiussione è pubblicata al seguente link https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Avvisi/DettaglioAvviso/bando/call-hub-ricerca-innovazione-2018-fideiussione

AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE DI DISSEMINAZIONE: Si chiede se i costi sostenuti per la disseminazione nell’ambito di un evento di promozione dei risultati di un progetto ammesso nel Bando Call HUB siano ammissibili ai fini della rendicontazione. Le spese vive per l’allestimento delle conferenze stampe e spese accessorie a latere dell’installazione e i costi di sponsorizzazione sostenuti sono ammissibili ai fini della rendicontazione della Call HUB?

Con riferimento all’ammissibilità dei costi di sponsorizzazione da sostenere per l’organizzazione dell’evento di promozione, delle spese vive per l’allestimento delle conferenze stampe e delle spese accessorie ai fini della disseminazione del Progetto si specifica che tali voci di spesa non rientrano in nessuna delle voci di spesa rendicontabili a costi reali previste dalle Linee Guida di Rendicontazione. Tali costi potranno essere coperti tramite i Costi Indiretti (voce di costo E), trattandosi di spese supplementari. Questi, ai sensi dell’articolo 3.4 “Costi indiretti (voce di costo E)”, vengono riconosciuti forfettariamente in funzione delle spese di personale (nella misura del 15% delle spese di personale ammissibili rendicontate), imputate da ciascun soggetto beneficiario a titolo di rimborso forfettario delle spese indirette sostenute dal beneficiario per la realizzazione del Progetto di R&S.

AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE DI PERSONALE: si chiede un chiarimento sulle spese del personale che è possibile rendicontare. In particolare, vorremmo avere la conferma che un collaboratore a Partita IVA che lavori come “in -house consultant” (come da definizione EU) sia rendicontabile come personale. Il collaboratore in questione: lavora presso il Beneficiario, è soggetto alla supervisione del Beneficiario; ha un costo del lavoro similare a quello dei dipendenti che svolgono analoghe mansioni e verrà rendicontato sul progetto sulla base del costo orario forfettario previsto dalla call, non detiene la proprietà dei risultati del lavoro, i quali appartengono al beneficiario.

Con riferimento alla rendicontazione delle spese di personale, l’articolo 3.1 “Spese di personale” delle Linee Guida di rendicontazione indica, tra i costi ammissibili e rendicontabili, i contratti temporanei per collaborazioni o altre forme di collaborazione previste dalla normativa vigente. Le spese relative a collaboratori a partita iva (in-house consultant) possono essere ritenute ammissibili se sono soddisfatte le condizioni di seguito riportate, oltre a quelle elencate nella domanda posta che riportiamo per completezza:

  • deve lavorare presso il Beneficiario,
  • è soggetto alla supervisione del Beneficiario;
  • ha un costo del lavoro similare a quello dei dipendenti che svolgono analoghe mansioni
  • verrà rendicontato sul progetto sulla base del costo orario forfettario previsto dalla call,
  • non detiene la proprietà dei risultati del lavoro, i quali appartengono al beneficiario.

Infatti, tra il collaboratore e il beneficiario deve esistere un contratto diretto tra le due parti. Inoltre, il lavoro del collaboratore deve essere posto sotto condizioni simili a quelle a cui sono sottoposti gli impiegati subordinati:

  • il beneficiario deve organizzare e supervisionare il lavoro del collaboratore;
  • il beneficiario deve essere in grado di tenere traccia delle ore di lavoro svolte dal collaboratore;
  • il collaboratore deve essere soggetto a condizioni di presenza simili a quelle a cui sono posti gli altri impiegati subordinati.

Si precisa che nella voce di spesa personale non possono essere imputati costi riferiti a contratti di consulenza in quanto le consulenze devono essere commissionate a soggetti/strutture specializzati terzi rispetto all’impresa beneficiaria (si veda il paragrafo 3.3.2 delle Linee Guida di rendicontazione).

AMMISSIBILITA’ SPESE DI MATERIALI, ATTREZZATURE E FORNITURE NON CONSEGNATE PRESSO LA SEDE OPERATIVA: in questo periodo di restrizioni dei movimenti, stiamo lavorando in smart working da casa per portare avanti le attività di ricerca del progetto. Il bando prevede che tutti i materiali e le forniture acquistati sul progetto siano consegnati, installati, utilizzati e messi a disposizione presso la sede operativa. In questo momento, i partner, soprattutto l’Università e il Centro di ricerca, non hanno personale presso il Dipartimento che possa ritirare i materiali acquistati. Vi chiediamo se sia possibile, vista la situazione, prevedere che il materiale acquistato sia consegnato presso il domicilio di chi sta procedendo con le attività di ricerca, fermo restando che l’attrezzatura sarà installata ed utilizzata presso il Dipartimento non appena avrà fine l’emergenza.

In considerazione dell’emergenza Coronavirus in corso, dei decreti Ministeriali e decreti regionali che incentivano lo smart working nella PA e nelle imprese, in deroga a quanto previsto dalle linee guida di rendicontazione che per le voci di costo B) e C) prevedono che “Le spese per strumentazione, attrezzature, materiali e forniture sono ammissibili a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati, utilizzati e messi a disposizione presso la Sede operativa in cui viene realizzato il Progetto di R&S e per la quale è stato richiesto il contributo. Sono ammissibili le spese di acquisto della strumentazione e attrezzature (compresi i costi per l’acquisto di software necessari per il corretto funzionamento dei macchinari e attrezzature acquistati) strettamente necessarie all’attuazione del progetto d’investimento approvato e al raggiungimento dei suoi obiettivi e i costi accessori d’installazione ed eventuali costi di trasporto ad eccezione dei dazi doganali (solo se ricompresi nella fattura di acquisto), limitatamente a questo periodo di emergenza sanitaria, è ammessa la consegna presso il domicilio del personale impiegato nelle attività di ricerca, purchè non appena sarà terminata la fase di emergenza il materiale, la strumentazione e le forniture siano trasferite, installate e utilizzare nella sede operativa coinvolta nel progetto indicata nell’accordo. Nel caso in cui la consegna non sia effettuata presso la sede operativa in cui viene realizzato il progetto, SI CHIEDE di segnalarlo in fase di rendicontazione, indicando che le fatture/documento contabili XX, relative ai materiali/strumentazioni/forniture XXX, nel periodo XX, sono state consegnate al domicilio del personale addetto alla ricerca a causa dell’emergenza sanitaria connessa al Coronavirus e che appena terminata l’emergenza in data X sono stati spostati presso la sede operativa.

AMMISSIBILITA’ SPESE CASH POOLING: Sono ammissibili in fase di rendicontazione le spese nel caso in cui il beneficiario effettui i pagamenti attraverso sistema di tesoreria centralizzato del gruppo imprenditoriale di appartenenza (regime di “cash pooling”)?

Qualora un beneficiario ricorra, per il pagamento delle fatture ad esso intestate, al metodo del “cash pooling”, ossia il servizio di tenuta della cassa ed esecuzione dei pagamenti affidato a una società terza, che di fatto liquida le fatture per conto del beneficiario, questo metodo è accettato per l’ammissibilità delle spese sostenute in sede di rendicontazione a condizione che il beneficiario riesca a garantire che la spesa quietanzata dal soggetto terzo sia poi effettivamente sostenuta dal beneficiario stesso.

In questo caso il criterio di soddisfare la condizione per cui la spesa per essere ammissibile deve essere effettivamente sostenuta dal beneficiario, risulta rispettato qualora i pagamenti effettuati dalla società che fa da tesoreria al Beneficiario siano poi imputati effettivamente sui conti distinti dell’impresa beneficiaria, con la possibilità di tracciare il singolo pagamento di una specifica fattura effettuato dalla società tesoreria, ed il successivo addebito nel conto dell’impresa beneficiaria proprio di quello specifico pagamento.

Le spese relative a fatture pagate con il metodo del CASH POOLING, potranno essere riconosciute ammissibili e validabili, se rispettano le condizioni generali per l’ammissibilità delle spese indicate nella call al paragrafo 2 delle linee guida di rendicontazione, siano riferite e chiaramente imputabili alle attività del progetto e qualora il beneficiario alleghi alla prima rendicontazione una dichiarazione una tantum, riferita allo specifico progetto ammesso a finanziamento, nella quale il rappresentante legale del beneficiario:

  • confermi che il pagamento è in via definitiva effettivamente sostenuto dal beneficiario stesso;
  • descriva dettagliatamente tutto il flusso di spesa: dal pagamento effettuato dalla società tesoreria relativo al singolo giustificativo intestato alla società beneficiaria, fino alla contabilizzazione di detto pagamento nei conti specifici dell’impresa beneficiaria, dando evidenza di tutti i passaggi (es: ordinativo di pagamento alla società tesoreria, inserimento in un flusso di pagamento, bonifico a quietanza del giustificativo, addebito del flusso sul conto specifico del beneficiario). La dichiarazione dovrà altresì garantire in merito alla possibilità di consultare i documenti in caso di controllo in loco presso la sede del soggetto beneficiario (mediante interrogazione del software gestionale, messa a disposizione degli originali dei giustificativi di spesa, etc.);
  • alleghi una prova documentale a titolo di esempio, riferibile a una spesa effettivamente rendicontata e presentata a valere sul bando specifico in regime di “cash pooling”, comprensiva dei seguenti elementi: a) copia di una fattura intestata al soggetto beneficiario e relativa quietanza di pagamento da parte della società tesoreria (es: bonifico e relativo addebito su cc della società tesoreria) e b) documentazione che dia evidenza dell’imputazione del pagamento effettato dalla società tesoreria alla contabilità specifica del soggetto beneficiario per quella specifica fattura (tracciatura di tutti i passaggi visibili sul Gestionale o strumento analogo, per risalire dal pagamento del singolo giustificativo fino al suo addebito al conto aziendale del beneficiario);
  • si impegni ad aggiornare la dichiarazione in caso di modifiche intervenute ad es. al flusso o al soggetto che fa da tesoreria o ai dati indicati nella stessa.

La dichiarazione dovrà essere allegata in accompagnamento alla prima rendicontazione utile (es. stato di avanzamento rendicontazione intermedia). La suddetta dichiarazione è considerata valida per il progetto per tutta la durata dello stesso, salvo aggiornamento in caso di variazioni intervenute in corso d’opera o di realizzazione del progetto ad esempio nei soggetti (cambio di società tesoreria) o nelle modalità di esecuzione dell’operazione (es: cambio della modalità di addebito sul CC individuale). In sede di rendicontazione per stati di avanzamento, il beneficiario dovrà produrre, come d’uso, i giustificativi di spesa e la relativa quietanza eseguita dalla società tesoreria (es: bonifico al fornitore e riscontro dell’addebito sul conto corrente).

In caso di controllo in loco sarà verificata presso la sede del beneficiario l’effettiva ricostruzione tramite interrogazione del software gestionale in uso o altri mezzi idonei della medesima tracciabilità del pagamento indicata nella dichiarazione per uno o più dei giustificativi effettivamente rendicontati, attestando quindi la veridicità della documentazione prodotta in accompagnamento alla dichiarazione di cui sopra, nonché visionare su richiesta gli originali di spesa.