Misura

Collabora
& Innova

Misura volta a promuovere progetti complessi di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale realizzati con collaborazione tra PMI, Grandi imprese ed Organismi di Ricerca, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo.

Dotazione finanziaria

100 milioni di euro

Descrizione
Il bando assegna agevolazioni comprese tra il 40% e il 60%  delle spese ammissibili e comunque fino a 5 milioni di euro per Partenariato (costituito da 3 a 8 soggetti di cui almeno una PMI e un Organismo di Ricerca) per investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con specifiche premialità riservate alla sostenibilità ambientale (adesione di almeno un Partner Impresa a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto), alla presenza di giovani e donne nella compagine societaria (almeno il 50% della compagine sociale in almeno un Partner Impresa), all’appartenenza ai cluster tecnologici lombardi da almeno un anno (di almeno un Partner Impresa), presenza di almeno un Partner Start up innovativa o PMI innovativa e in caso di presenza di sinergia alla stessa proposta progettuale ammessa ai sensi della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere (D.G.R. n. 5899/2022 e s.m.i. (di almeno due Partner Imprese).

Regione Lombardia intende dare continuità alla misura lungo tutto il ciclo di Programma Regionale FESR 2021-2027.

I progetti devono riguardare almeno una delle priorità afferenti alle aree strategiche identificate da Regione Lombardia come capaci di mantenere e migliorare la capacità competitiva del tessuto imprenditoriale lombardo. Il riferimento è sempre alla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) di Regione Lombardia, che identifica 8 Ecosistemi dell’innovazione prioritari. Questa finestra coinvolgerà gli Ecosistemi: “Salute e Life Science”, “Nutrizione”, “Sostenibilità” e “Sviluppo Sociale”, “Manifattura Avanzata”, “Connettività e Informazione”, “Smart Mobility e Architecture” e “Cultura e Conoscenza”.

Destinatari

Partenariati composti da imprese (PMI e Grandi imprese) e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (OdR) pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS. I Partenariati devono essere composti da un minimo di tre e fino a un massimo di otto partner, di cui almeno una PMI e un OdR.

I Partenariati che presentando domanda di partecipazione devono essere formalizzati mediante uno specifico Accordo di Partenariato (generato automaticamente dalla piattaforma Bandi e Servizi e devono avere le seguenti caratteristiche:

  1. essere composti da un minimo di tre Partner e fino a un massimo di otto Partner, autonomi tra loro ai sensi delle previsioni di cui all’Allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
  2. avere come Partner almeno una PMI (definita come da Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.) ed almeno un Organismo di Ricerca (definito come da Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.);

  3. ciascun Partner impresa (identificato da univoco codice fiscale) può far parte, pena l’inammissibilità della domanda, di un unico Partenariato, partecipando cioè alla presentazione di un unico Progetto di R&S o come Capofila o come Partner; in caso di presenza di un Partner impresa in più di un Partenariato, sarà preso in considerazione il primo Partenariato che ha inviato al protocollo la domanda e la seconda domanda sarà considerata irricevibile;

  4. ciascun Partner OdR (identificato da univoco codice fiscale) può far parte come Capofila di un unico Partenariato e può far parte come Partner di un numero massimo di 15 Partenariati (nel complesso può partecipare alla presentazione di massimo 15 Progetti di R&S); in caso di presenza di uno stesso Partner OdR in più di 15 Partenariati, saranno presi in considerazione i primi 15 Partenariati che hanno inviato al protocollo la domanda e la sedicesima domanda sarà considerata irricevibile.

Requisiti dei Partner imprese

I Partner imprese devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando:

  1. essere regolarmente costituiti, iscritti e attivi nel Registro delle Imprese come risultante da visura camerale; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’analogo Registro delle Imprese ove esistente;

  2. avere una Sede operativa in Lombardia, rilevabile da visura camerale, presso cui svolgere le attività del Progetto di R&S, o avere intenzione di costituire una Sede operativa in Lombardia, rilevabile da visura camerale, entro la data di accettazione dell’Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo) o entro la data di richiesta della prima erogazione (tranche intermedia o tranche a saldo); le spese non sostenute nella/e Sede/i operativa/e dichiarata/e non saranno ammesse all’Agevolazione e non saranno riconosciute valide in sede di rendicontazione;

  3. qualora un Partner si presenti con la qualifica di impresa all’interno di un Partenariato, non può al contempo presentarsi con la qualifica di OdR in un altro Partenariato; qualora questa fattispecie si dovesse verificare, verrà considerata valida la tipologia di Partner (impresa o OdR) che ha inviato per primo al protocollo la domanda di partecipazione al bando e la seconda domanda sarà considerata irricevibile.

Per i Partner imprese, il requisito della dimensione di impresa deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell’Agevolazione ed è questa che rileva ai fini della determinazione dell’intensità di aiuto di cui all’articolo B.1.b comma 2; essa è rilevata alla data del decreto di concessione dell’Agevolazione. Le variazioni societarie in continuità (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d’azienda, incorporazione, ecc.) e le modifiche della dimensione di impresa che intervengono successivamente alla data del decreto di concessione dell’Agevolazione non hanno impatto sull’Agevolazione già concessa e sul requisito della composizione del Partenariato.


Requisiti dei Partner Organismi di Ricerca

I Partner Organismi di Ricerca devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando:

  1. avere una Sede operativa in Lombardia, presso cui svolgere le attività del Progetto di R&S, o avere intenzione di costituire una Sede operativa in Lombardia entro la data di accettazione dell’Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo) o entro la data di richiesta della prima erogazione (tranche intermedia o tranche a saldo); le spese non sostenute nella/e Sede/i operativa/e dichiarata/e non saranno ammesse all’Agevolazione e non saranno riconosciute valide in sede di rendicontazione; 

  2. prevedere singolarmente, e non cumulativamente, almeno il 10% delle spese totali ammissibili del Progetto di R&S;

  3. qualora un Partner si presenti con la qualifica di OdR all’interno di un Partenariato, non può al contempo presentarsi con la qualifica di impresa in un altro Partenariato; qualora questa fattispecie si dovesse verificare, verrà considerata valida la tipologia di Partner (impresa o OdR) che ha inviato per primo al protocollo la domanda di partecipazione e la seconda domanda sarà considerata irricevibile.

 

Dotazione finanziaria

100.000.000,00 euro (eventualmente incrementabile qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse con apposito provvedimento).

Modalità valutativa

A graduatoria (art. 5 comma 2 del D.Lgs. 123/1998).

Le domande sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e poi di valutazione di merito.

Presentazione delle domande a partire dalle ore 10.30 del 8 ottobre 2024 sino alle ore 15.00 del 28 novembre 2024.

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata, previa profilazione e registrazione dei soggetti Partner dal Partner Capofila obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

Progetti finanziabili

Progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale di importo almeno pari a 3.500.000,00 euro.
Ciascun Progetto di R&S deve essere afferente ad una delle 92 priorità riconducibili agli otto ecosistemi della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027.

Ciascun Progetto di R&S deve:
  1. essere realizzato nell’ambito della/e Sede/i operativa/e ubicata/e in Lombardia dichiarata/e da ogni Partner in sede di domanda di partecipazione o di accettazione dell’Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo o al più tardi entro la data di richiesta della prima erogazione); a tale/i Sede/i operativa/i deve/devono afferire le spese sostenute e presentate in rendicontazione al fine della verifica dell’ammissibilità; 
  2. prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00);
  3. essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Durata

A partire dal giorno dopo la data di presentazione della domanda di partecipazione e fino a un massimo di 27 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, salvo proroga sino a 6 mesi.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto secondo le seguenti percentuali:

  1. Piccole imprese: 60% delle spese ammesse;

  2. Medie imprese: 50% delle spese ammesse; 

  3. Grandi imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse.

L’importo massimo del Contributo a fondo perduto assegnabile è pari per il Partenariato a 5.000.000,00 euro.

Video tutorial

Naviga le FAQ e fai la tua domanda

Entra nelle FAQ e cerca le informazioni sul bando nelle specifiche sezioni tematiche. Se non trovi quello che cerchi, puoi porre direttamente una domanda all'assistenza cliccando in calce alla sezione su "Non hai trovato quello che cercavi? Fai la tua domanda".
1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1 Quando è possibile presentare la domanda di partecipazione al Bando e in che modalità?

La domanda di partecipazione al Bando può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it secondo la seguente tempistica: a partire dalle ore 10.30 del giorno 8 ottobre 2024 sino alle ore 15.00 del 28 novembre 2024.

1.2 Ai fini della presentazione della domanda bisogna utilizzare esclusivamente i modelli resi disponibili su Bandi e Servizi?

Ai sensi dell’articolo C.1 del Bando, i format da utilizzare, pena la non ammissibilità della domanda di partecipazione al Bando, sono quelli disponibili su Bandi e Servizi, messi a disposizione solo a fini consultivi anche sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea e sulla piattaforma regionale di Open Innovation.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che è disponibile all’interno del Sistema Informativo alla data di apertura del Bando.

Per la restante documentazione richiesta ai fini della presentazione della domanda, qualora non indicato, non vi sono format standard da utilizzare.

1.3 Come è possibile sapere se la compilazione della domanda è andata a buon fine?

A conclusione della procedura prevista dal Bando, il sistema informativo rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. L’avvenuta ricezione telematica della domanda – completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale – è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica, all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi Online.

1.4 Con quali modalità deve avvenire il pagamento del bollo?

Il pagamento del bollo deve essere effettuato accedendo al sistema di pagamenti elettronici pagoPA dall’apposita sezione del Sistema Informativo, come previsto dall’art.5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale).

1.5 Quante domande di partecipazione al bando è possibile presentare?

Possono presentare domanda di partecipazione al Bando partenariati di imprese (Piccole e Medie Imprese - PMI, grandi imprese) e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (di seguito Organismi di Ricerca - OdR) pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS, con la seguente precisazione:

  • ciascuna impresa (identificata da univoco codice fiscale) può far parte di un unico partenariato, partecipando cioè alla presentazione di un unico progetto;
  • ciascun OdR (identificato da univoco codice fiscale) può far parte come capofila di un unico partenariato e può far parte come partner di un numero massimo di 15 partenariati, nel complesso può partecipare alla presentazione di massimo di 15 progetti;
  • capofila del partenariato può essere sia un soggetto impresa che un OdR.
2. REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Chi può partecipare al Bando?

Possono partecipare al Bando Partenariati composti da imprese (PMI e Grandi imprese) e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (OdR) pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS. I Partenariati devono essere composti da un minimo di tre e fino a un massimo di otto partner, di cui almeno una PMI e un OdR.

I Partenariati che presentano domanda di partecipazione devono essere formalizzati mediante uno specifico Accordo di Partenariato (generato automaticamente dalla piattaforma Bandi e Servizi e devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere composti da un minimo di tre Partner e fino a un massimo di otto Partner, autonomi tra loro ai sensi delle previsioni di cui all’Allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
  • avere come Partner almeno una PMI (definita come da Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.) ed almeno un Organismo di Ricerca (definito come da Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.);
  • ciascun Partner impresa (identificato da univoco codice fiscale) può far parte, pena l’inammissibilità della domanda, di un unico Partenariato, partecipando cioè alla presentazione di un unico Progetto di R&S o come Capofila o come Partner; in caso di presenza di un Partner impresa in più di un Partenariato, sarà preso in considerazione il primo Partenariato che ha inviato al protocollo la domanda e la seconda domanda sarà considerata irricevibile;
  • ciascun Partner OdR (identificato da univoco codice fiscale) può far parte come Capofila di un unico Partenariato e può far parte come Partner di un numero massimo di 15 Partenariati (nel complesso può partecipare alla presentazione di massimo 15 Progetti di R&S); in caso di presenza di uno stesso Partner OdR in più di 15 Partenariati, saranno presi in considerazione i primi 15 Partenariati che hanno inviato al protocollo la domanda e la sedicesima domanda sarà considerata irricevibile.

Requisiti dei Partner imprese

I Partner imprese devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando:

  • essere regolarmente costituiti, iscritti e attivi nel Registro delle Imprese come risultante da visura camerale; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’analogo Registro delle Imprese ove esistente;
  • avere una Sede operativa in Lombardia, rilevabile da visura camerale, presso cui svolgere le attività del Progetto di R&S, o avere intenzione di costituire una Sede operativa in Lombardia, rilevabile da visura camerale, entro la data di accettazione dell’Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo) o entro la data di richiesta della prima erogazione (tranche intermedia o tranche a saldo); le spese non sostenute nella/e Sede/i operativa/e dichiarata/e non saranno ammesse all’Agevolazione e non saranno riconosciute valide in sede di rendicontazione;
  • qualora un Partner si presenti con la qualifica di impresa all’interno di un Partenariato, non può al contempo presentarsi con la qualifica di OdR in un altro Partenariato; qualora questa fattispecie si dovesse verificare, verrà considerata valida la tipologia di Partner (impresa o OdR) che ha inviato per primo al protocollo la domanda di partecipazione al bando e la seconda domanda sarà considerata irricevibile.
  • Per i Partner imprese, il requisito della dimensione di impresa deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell’Agevolazione ed è questa che rileva ai fini della determinazione dell’intensità di aiuto di cui all’articolo B.1.b comma 2; essa è rilevata alla data del decreto di concessione dell’Agevolazione. Le variazioni societarie in continuità (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d’azienda, incorporazione, ecc.) e le modifiche della dimensione di impresa che intervengono successivamente alla data del decreto di concessione dell’Agevolazione non hanno impatto sull’Agevolazione già concessa e sul requisito della composizione del Partenariato.

Requisiti dei Partner Organismi di Ricerca

I Partner Organismi di Ricerca devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando:

  • avere una Sede operativa in Lombardia, presso cui svolgere le attività del Progetto di R&S, o avere intenzione di costituire una Sede operativa in Lombardia entro la data di accettazione dell’Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo) o entro la data di richiesta della prima erogazione (tranche intermedia o tranche a saldo); le spese non sostenute nella/e Sede/i operativa/e dichiarata/e non saranno ammesse all’Agevolazione e non saranno riconosciute valide in sede di rendicontazione;
  • prevedere singolarmente, e non cumulativamente, almeno il 10% delle spese totali ammissibili del Progetto di R&S;
  • qualora un Partner si presenti con la qualifica di OdR all’interno di un Partenariato, non può al contempo presentarsi con la qualifica di impresa in un altro Partenariato; qualora questa fattispecie si dovesse verificare, verrà considerata valida la tipologia di Partner (impresa o OdR) che ha inviato per primo al protocollo la domanda di partecipazione e la seconda domanda sarà considerata irricevibile.

2.2 Possono partecipare al Bando i liberi professionisti non iscritti al registro imprese?

No, possono partecipare al Bando i Partenariati composti da un minimo di 3 soggetti e un massimo di 8 soggetti, di cui almeno una PMI e OdR, che siano in possesso dei requisiti indicati all’articolo A.3 del Bando.

2.3 Quali soggetti non possono partecipare al Bando?

Sono esclusi dall’Agevolazione i Partner (sia imprese che OdR) che:

  1. siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all’articolo 7 c. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i., ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
  2. siano attivi nei settori esclusi di cui all’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
  3. rientrino, a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
  4. siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
  5. non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità della domanda di partecipazione (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità), ove applicabile;
  6. non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

2.4 Sono un’impresa agroindustriale attiva nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, posso partecipare come Partner al Bando Collabora & Innova?

Sì, a condizione che il soggetto richiedente non rientri nei codici Ateco esclusi ai sensi dell’articolo A.3 del Bando.

2.5 Tra i soggetti ammissibili nel partenariato possano essere ricomprese anche le "start-up" che rispettino i requisiti del partner impresa, come da art. A.3 del Bando?

Si, per le start-up, così come per tutte le altre imprese, valgono i requisiti indicati all’art. “A.3 Soggetti beneficiari” – Requisiti dei Partner Imprese”.

2.6 Due imprese facenti parte di uno stesso Gruppo possono partecipare insieme al partenariato che presenta il progetto? Nel computo dei soggetti componenti il partenariato la loro partecipazione verrebbe in questo caso riconosciuta come di 1 o di 2 soggetti?

Non è possibile, né ammissibile, si richiama a tal proposito l’art. A.3 “Soggetti beneficiari” che prevede alla lettera a) i Partenariati devono avere le seguenti caratteristiche “essere composti da un minimo di tre Partner e fino a un massimo di otto Partner, autonomi tra loro ai sensi delle previsioni di cui all’Allegato I articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.”, che si riporta integralmente:

Articolo 3 
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari 

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3. 

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). 

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250.000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: 

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. 

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. 
Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante. 

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. 

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione”. 

2.7 Nel Partenariato devono essere presenti sia grandi imprese sia PMI?

Come indicato all’art. A.3 del bando, il bando “Collabora & Innova” si rivolge a partenariati composti da imprese (Grande Impresa, Piccole imprese - ivi comprese le micro e Medie Imprese), anche a partecipazione pubblica e a organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati, ivi comprese Università, istituti di ricerca e IRCCS. 

All’interno del Partenariato deve essere presente almeno una PMI e almeno un Organismo di Ricerca. Tutti i partner del partenariato devono essere autonomi tra loro. La presenza della GI non è obbligatoria. Il partenariato deve essere composto da almeno tre partner e da un massimo di 8 partner.

3. PROGETTI FINANZIABILI

3.1 Che tipo di progetti prevede il Bando?

Sono ammissibili all’Agevolazione i progetti che comportino attività di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale così definite:

  1. “Ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali super-computing, tecnologie quantistiche, tecnologie blockchain, intelligenza artificiale, tecnologie cloud, cybersecurity, big data); la ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
  2. “Sviluppo sperimentale”: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali super-computing, tecnologie quantistiche, tecnologie blockchain, intelligenza artificiale, tecnologie cloud o hedge, cybersecurity, big data). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

I Progetti inoltre devono essere afferenti ad una delle priorità riconducibili ad uno degli 8 ecosistemi della Strategia di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia (S3) di cui all’articolo B.2.a del Bando, per il quale si richiede l’agevolazione.

Il progetto infine deve:

  1. rispettare il principio DNSH e essere realizzato nell’ambito della/e Sede/i operativa/e ubicata/e in Lombardia dichiarata/e da ogni Partner in sede di domanda di partecipazione o di accettazione dell’Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo o al più tardi entro la data di richiesta della prima erogazione); a tale/i Sede/i operativa/i deve/devono afferire le spese sostenute e presentate in rendicontazione al fine della verifica dell’ammissibilità;
  2. prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00);
  3. essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

3.2 Quanto tempo ho per realizzare il progetto?

I progetti ammessi all’Agevolazione devono essere realizzati entro 27 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione. È fatta salva la possibilità di concessione di proroghe fino ad un massimo di 6 (sei) mesi aggiuntivi, che potranno essere autorizzate dal Responsabile di procedimento, a fronte di motivate richieste dei Partenariati beneficiari, nei termini ed alle condizioni indicate nel Bando.

3.3 Cosa si intende per data di avvio del progetto?

Per data di avvio del progetto si intende la data relativa alla prima ora di lavoro effettivamente svolta dal personale assegnato al Progetto di R&S ammesso come risultante dai timesheet compilati e caricati su Bandi e Servizi in fase di richiesta di erogazione della tranche intermedia e a saldo; in ogni caso la data di avvio del Progetto di R&S deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando come previsto dall’articolo B.2.a comma 3 lettera c) del bandi.

3.4 Dove è possibile reperire l’elenco delle priorità della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) inerenti al singolo Ecosistema?

L’elenco delle priorità inerenti al singolo Ecosistema, correlate alle rispettive macrotematiche di riferimento, è disponibile sia sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea che sulla piattaforma regionale di Open Innovation.

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 Quali sono le spese ammissibili previste dal Bando?

Sono ammissibili le spese in base all’art. B.3 del bando spese per attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale riconducibili a:

  1. spese di personale, rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015, così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate sul Progetto di R&S, valorizzate in base al costo unitario standard orario pari a euro 36,42 per i Partner imprese ed euro 42,24 per i Partner Organismi di Ricerca; le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché impiegati per la realizzazione del Progetto di R&S; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l’annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi) comprensive di eventuali ore lavorate dal medesimo addetto su altri bandi rendicontati con gli stessi costi standard nel medesimo periodo e nel rispetto del numero massimo di ore mensili effettivamente lavorate da ciascun soggetto che viene rendicontato nel team di Progetto di R&S da ciascun Partner;
  2. altri costi diversi dai costi del personale, calcolati con tasso forfettario pari al 40% delle spese di personale facente parte del team del Progetto di R&S ai sensi dell'articolo 56.1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e conformemente all’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Per i dettagli sulle modalità di imputazione e di rendicontazione dei costi si rimanda alle Linee Guida di Attuazione.

4.2 Relativamente alla rendicontazione delle spese di personale, quanti e quali cedolini devo allegare su Bandi e Servizi?

Nella sezione 3.1. delle Linee Guida di Attuazione in merito alla rendicontazione delle spese di personale, viene chiarito che occorre allegare su Bandi e Servizi per ciascun lavoratore coinvolto nel progetto e indicato nella relazione intermedia e finale di progetto l’ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione intermedia e finale, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il soggetto che si intende rendicontare.

Per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l’annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi) comprensive di eventuali ore lavorate dal medesimo addetto su altri bandi rendicontati con gli stessi costi standard nel medesimo periodo e nel rispetto del numero massimo di ore mensili previste dal contratto collettivo di riferimento del Partner beneficiario o eventualmente previste da altre tipologie di contratti. In caso di contratti e collaborazioni part time questo massimale deve essere ridotto in maniera proporzionale. Inoltre, il suddetto massimale non deve includere tra le ore lavorate eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia e straordinari non retribuiti.

Sono ammissibili anche le spese di personale relative a rapporti di lavoro già in essere al momento della data di avvio del Progetto di R&S; le spese di personale sono ammissibili dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda.

Sono ammissibili le spese del personale formalmente assegnato al Progetto di R&S tramite ordine di servizio o lettera di incarico o similari con data a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda; le ore imputabili al Progetto di R&S decorrono dalla data di assegnazione al Progetto medesimo.

In linea con quanto previsto dal bando, le spese non sostenute presso la/e Sede/i operativa/e presso la/e quale/i viene svolto il Progetto di R&S non saranno validate in sede di verifica della rendicontazione.

È possibile rendicontare le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché assegnati e impegnati nella realizzazione del Progetto di R&S, relativamente a:

  1. personale in organico e con contratto a tempo indeterminato e determinato;
  2. contratti per collaborazioni, dottorandi, assegno di ricerca, borse di studio per attività inerenti al Progetto di R&S, comprese le forme di collaborazione o di prestazione di lavoro riconosciute dalla normativa vigente, ad esclusione dei contratti di stage e tirocini di qualsiasi tipo;
  3. lavoratori in somministrazione;
  4. personale qualificato messo a disposizione da parte di altri Organismi di Ricerca o altre imprese presso il Partner beneficiario per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del Progetto di R&S), a condizione che:
    - il costo del personale messo a disposizione sia sostenuto dal Partner beneficiario;
    - sia presente un ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento al Progetto di R&S ammesso all’Agevolazione e il dettaglio delle specifiche   attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di Progetto di R&S;
  5. prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori, previo incarico scritto e solo per le attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, non riconducibili alle attività svolte in funzione di socio o amministratore del Partner beneficiario.

I costi riferiti alle prestazioni dei titolari, soci e amministratori sono riconosciuti come spese di personale a condizione che:

  1. la prestazione afferente al Progetto di R&S sia formalizzata tramite uno specifico incarico almeno contestuale all’inizio della prestazione;
  2. l’incarico precisi la durata dell’incarico stesso, il tempo dedicato al Progetto di R&S e il relativo compenso;
  3. l'incarico sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione o altro organo equiparato e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne (delibera del Consiglio di Amministrazione o altro atto analogo);
  4. attività e compensi per le attività svolte nel Progetto di R&S risultino diversi e straordinari rispetto a quanto svolto e retribuito normalmente nel contesto degli apporti professionali, aziendali previsti a livello statutario per le cariche rivestite;
  5. sia sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa (timesheet, fogli presenza, ecc…);
  6. l’incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all’attività finanziata.

Per i titolari, soci e amministratori che lavorano al Progetto di R&S in qualità di lavoratori dipendenti vale quanto esplicitato per i lavoratori dipendenti.

In linea con quanto previsto dal bando, la/e Sede/i operativa/e presso la/e quale/i viene svolto il Progetto di R&S deve/devono essere in Lombardia; pertanto, anche le attività del personale rendicontato devono essere svolte presso la/e Sede/i operativa/e sul territorio regionale dichiarata in domanda di partecipazione al bando o entro la data di accettazione dell’Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo) o entro la data di richiesta della prima erogazione (tranche intermedia o tranche a saldo). È ammesso lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile nel rispetto della normativa vigente, qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale afferisca alla/le Sede/i operativa/e del Partner beneficiario, dichiarata quale/i Sede/i operativa/e di realizzazione del Progetto di R&S stesso.
4. Si precisa, infine, che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a ricerca contrattuale nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti.

 

4.3 Sono ammissibili alla voce “Spese di personale” i contratti di collaborazione con persone fisiche che abbiano partita IVA e dunque emettano, al termine delle attività di progetto, propria fattura? (aggiornata il 14/10/2024)

Ai sensi del Bando sono ammissibili alla voce “Spese di personale”  le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché assegnati e impegnati nella realizzazione del Progetto di R&S, relativamente a contratti per collaborazioni, dottorandi, assegno di ricerca, borse di studio per attività inerenti al Progetto di R&S, comprese le forme di collaborazione o di prestazione di lavoro riconosciute dalla normativa vigente, ad esclusione dei contratti di stage e tirocini di qualsiasi tipo.

I contratti di collaborazione professionale con persone fisiche anche con partita IVA (inclusi contratti di ricerca) che prevedano l’emissione di fatture a copertura dell’attività svolta sono ammissibili nella voce di costo di Personale, purché NON inerenti a servizi di consulenza e servizi equivalenti e a patto che le persone fisiche risultino assegnate esclusivamente alla realizzazione di attività del Progetto di R&S e soddisfino le seguenti condizioni generali di ammissibilità delle spese rendicontabili nella voce di costo di Personale:
a) l’attività di collaborazione al Progetto di R&S è in ausilio nella sede in cui il progetto è realizzato;

b) qualsiasi risultato raggiunto riconducibile all’attività di collaborazione appartiene al soggetto beneficiario a favore del quale l’attività è svolta.

Nel contratto di collaborazione devono essere indicate chiaramente le attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale svolte nell’ambito del Progetto R&S, la sede del soggetto beneficiario a cui afferiscono e a favore della quale sono svolte, la durata del contratto, il corrispettivo, l’indicazione che qualsiasi risultato raggiunto appartiene al soggetto beneficiario a favore del quale l’attività è prestata.


Si specifica che, come indicato al paragrafo 3.1 Spese di personale delle Linee guida di attuazione nella voce “Spese di personale” non possono essere imputati costi riferiti a ricerca contrattuale nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti. Si ricorda infine che come precisato nel paragrafo 2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese delle Linee Guida di attuazione “ai fini dei controlli e delle ispezioni di cui all’articolo D.4 del bando, le spese non attestabili tramite documenti giustificativi, devono essere riscontrabili nella contabilità separata o trasparente ed essere chiaramente riferibili al Progetto di R&S in base ad apposita documentazione che ne attesti l’imputazione alle attività finanziate e ai fini dei controlli dovranno essere conservati da ciascun Partner beneficiario (timesheet giornalieri). Ai sensi dell’art. B.3 del bando, le spese sono rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015, così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023. Si ricorda infine che deve essere sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa (contratto, timesheet, ecc…) e che l’incarico deve essere coerente con il possesso di titoli professionali e giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all’attività di R&S finanziata.

4.4 Sono ammissibili alla voce “Spese di personale” i contratti di apprendistato?

Sì, i contratti di apprendistato sono ammissibili. Non sono invece ammissibili i costi relativi a contratti di tirocinio e stage.

4.5 Come va compilato il timesheet per la rendicontazione delle spese di personale da allegare su Bandi e Servizi?

Nella sezione 3.1 delle Linee Guida di Attuazione in merito alla rendicontazione delle spese di personale, viene chiarito che occorre allegare su Bandi e Servizi per ciascun lavoratore coinvolto nel progetto e indicato nella relazione intermedia e/o finale – oltre all’ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione finale – anche un timesheet (che riporti in particolare le ore mensilmente lavorate e imputate al progetto, le attività del Progetto di R&S in cui è impegnato, coerentemente con cronoprogramma e relazione tecnico-scientifica, il periodo di riferimento e la data di assegnazione al Progetto di R&S) sottoscritto dal lavoratore e controfirmato, digitalmente o elettronicamente, dal legale rappresentante del Partner Beneficiario, da firmare in formato pdf sulla base del modello di cui all’Allegato A.1 delle Linee Guida e che sarà reso disponibile in formato elettronico su Bandi e Servizi.

A supporto di tali informazioni, il Partner Capofila beneficiario dovrà allegare su Bandi e Servizi:

  1. timesheet coerenti con i dati caricati su BeS per ciascun lavoratore rendicontato, che riporti le ore mensilmente lavorate e imputate esclusivamente ed inequivocabilmente al Progetto di R&S a valere sul Bando “Collabora & Innova”, sottoscritto dal lavoratore e controfirmato, digitalmente o elettronicamente, dal legale rappresentante, da firmare in formato pdf sulla base del modello di cui all’Allegato A.1 delle presenti Linee Guida e che sarà reso disponibile in formato elettronico su Bandi e Servizi;
  2. l’ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione intermedia e finale, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il soggetto che si intende rendicontare (contratto con il collaboratore/contratto con l’agenzia di somministrazione/delibera del C.d.A. o atto analogo in caso di titolari soci e amministratori).

Si precisa che è sufficiente, ai fini della rendicontazione del singolo lavoratore, un unico timesheet compilato e sottoscritto (come sopra riportato) indicando tutte le mensilità di coinvolgimento nel progetto ammesso utilizzando le righe previste nella tabella.

4.6 Come vanno rendicontate per ciascun addetto le massime 1.720 ore annue previste per il personale ed esiste un limite massimo sulle singole mensilità?

Nella sezione 3.1 delle Linee Guida di attuazione in merito alla rendicontazione delle spese di personale, si specifica che, per ciascun addetto, è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l’annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi), ridotto in maniera proporzionale in caso di contratti e collaborazioni part time.

Le ore lavorate eccedenti le 1.720 ore annue non concorrono a determinare la spesa ammissibile e non possono quindi essere oggetto di rimborso. 

Le ore imputabili mensilmente per ciascun addetto devono rispettare il numero massimo di ore mensili effettivamente lavorate da ciascun soggetto che viene rendicontato nel team di progetto.

Sono, invece, escluse le eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia e straordinari non retribuiti.

Si precisa, inoltre, che, ai fini della rendicontazione delle spese di personale, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore o di altri organi competenti, la documentazione giustificativa indicata alla succitata sezione 3.1 delle Linee Guida, tra cui eventuali cartellini, fogli presenza, diario di laboratorio o altra documentazione, se disponibile, attestante le ore di presenza effettiva del personale.

4.7 Che cos’è il DNSH?

DNSH è l’acronimo di “Do No Significant Harm” (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che “Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio “non arrecare un danno significativo”: nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo.

Il documento della VAS è disponibile al seguente link: 

https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/vas-del-por-fesr-2021-2027 

Nel caso in cui nella relazione tecnico scientifica finale sia stato dichiarato l’acquisto di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche in fase di realizzazione del Progetto di R&S, come classificate nell’Allegato III del D.Lgs. n. 49/2014, fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, utilizzate nell’ambito del Progetto di R&S, il Partner beneficiario dovrà conservare presso la/e propria/e Sede/i e rendere disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia o di altri organi competenti, la documentazione che attesti che il produttore (ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) è iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (https://www.registroaee.it/).

4.8 Sono ammissibili tra le tipologie di costi ammissibili le spese di formazione e le spese di promozione del progetto?

Tra le spese ammissibili a costi reali o a costi standard non sono ammissibili né le spese di formazione o e spese di missione del personale, né le spese di promozione e diffusione dei risultati del progetto ammesso.

Con riferimento all’ammissibilità dei costi di sponsorizzazione da sostenere per l’organizzazione di evento di promozione, delle spese vive per l’allestimento delle conferenze stampa e delle spese accessorie ai fini della disseminazione dei risultati del progetto si specifica che tali voci di spesa non rientrano in nessuna delle voci di spesa rendicontabili a costi reali previste dalle Linee Guida di Attuazione.

4.9 Quali costi sono ammissibili negli altri costi diversi dai costi del personale?

Le spese relative alla voce “altri costi diversi dai costi del personale” sono riconosciute nella misura forfettaria del 40% delle spese di personale facente parte del team di Progetto di R&S imputate dal Partner beneficiario, ai sensi dell’art. 56.1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e conformemente all’art. 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

Tale voce sarà riconosciuta forfettariamente nella misura del 40% delle spese di personale rendicontate e validate per ciascun Partner beneficiario.

Gli “altri costi diversi dai costi del personale” verranno determinati in maniera automatica da Bandi e Servizi e non necessitano della rendicontazione o della conservazione di giustificativi di spesa.

4.10 La percentuale del 40% degli “altri costi” deve essere calcolata rispetto all’importo del budget totale del progetto oppure rispetto all’importo totale delle spese del personale di ciascun partner?

Gli altri costi diversi dai costi del personale devono essere calcolati con tasso forfettario pari al 40% delle spese di personale facente parte del team del Progetto di R&S ai sensi dell'articolo 56.1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e conformemente all’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

Di seguito una simulazione del calcolo del budget del Progetto di R&S:

4.11 AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE DI PERSONALE: Uno dei ricercatori indicati nel team di progetto lavora per un Organismo di Ricerca che non fa parte del partenariato del progetto, può essere indicato nel team di progetto di un’università Partner se lavorerà presso la sede di questa ultima con la quale ha attivato una specifica convenzione che disciplina la messa a disposizione di questo personale. È possibile poi rendicontare le ore di questo ricercatore come afferente all’Università Partner?

Con riferimento alla rendicontazione delle spese di personale, l’articolo 3.1 “Spese di personale (voce di costo A)” delle Linee Guida di Attuazione prevedono che, tra i costi ammissibili rendicontabili in corrispondenza tale voce di spesa, vi siano quelli per il quali vi sia un chiaro rapporto di lavoro tra il beneficiario dell’agevolazione e il lavoratore, ad eccezione per il personale qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca o di altra impresa (soggetti esterni al Partenariato) presso il Soggetto beneficiario per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del Progetto di R&S), a condizione che:

  • il costo del personale messo a disposizione sia sostenuto dal Partner beneficiario (ossia il Partner beneficiario deve dimostrare di sostenere spese per quel personale);
  • sia presente un ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento al Progetto di R&S ammesso all’Agevolazione e il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di Progetto di R&S.

In linea con quanto previsto dal bando, la/e Sede/i operativa/e presso la/e quale/i viene svolto il Progetto di R&S deve/devono essere in Lombardia; pertanto, anche le attività del personale rendicontato devono essere svolte presso la/e Sede/i operativa/e sul territorio regionale dichiarata in domanda di partecipazione al bando o entro la data di accettazione dell’Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo) o entro la data di richiesta della prima erogazione (tranche intermedia o tranche a saldo). È ammesso lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile nel rispetto della normativa vigente, qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di rapporto di lavoro fra il Partner beneficiario ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale afferisca alla/le Sede/i operativa/e del Partner beneficiario, dichiarata quale/i Sede/i operativa/e di realizzazione del Progetto di R&S stesso.

Ai fini della rendicontazione delle spese di personale, e degli obblighi di controllo e ispezione di cui all’articolo D.4 “Ispezioni e controlli” del bando, dovrà essere conservata presso la/e Sede/i del Partner beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia o di altri organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

  • per ciascun lavoratore rendicontato, la documentazione del Partner beneficiario (quale ad es. ordine di servizio, lettera di incarico) comprovante la formale assegnazione al Progetto di R&S;
  • cedolino delle mensilità imputate (anche con importi oscurati) e/o Libro Unico del Lavoro relativo agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del contratto che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con indicazione dell’oggetto e della durata dell’incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione; 
  • per titolari, soci e amministratori, la delibera del CdA o atto analogo dalla quale risulti che l’incarico sia relativo ad attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale e la prestazione non sia riconducibile all’attività svolta ordinariamente;
  • per il personale qualificato messo a disposizione presso il Partner beneficiario da parte di altri Organismi di Ricerca o altre imprese: tutta la documentazione relativa alla messa a disposizione, compreso l’ordine di servizio, nonché le specifiche relative alle attività di Progetto di R&S svolte ed alle mansioni tecnico/professionali e i giustificativi di spesa;
  • eventuali cartellini, fogli presenza, diario di laboratorio o altra documentazione, se disponibile, attestante le ore di presenza effettiva del personale;
  • per lavoratori in somministrazione: documentazione attestante il contratto di somministrazione con indicazione specifica dei soggetti rendicontati;
  • timesheet giornalieri per ciascun lavoratore rendicontato, che riporti le ore giornalmente lavorate e imputate al Progetto di R&S coerenti con i timesheet mensili caricati su BeS in sede di rendicontazione delle spese.

4.12 Sono ammissibili alla voce “Spese di personale” spese per attività di R&S svolte da titolari, soci e amministratori dell’impresa Beneficiaria?

Come indicato al paragrafo 3.1 Spese di personale delle Linee guida di attuazione sono ammissibili nella voce di costo “spese di personale”  le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purché assegnati e impegnati nella realizzazione del Progetto di R&S, relativamente anche a prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori, previo incarico scritto e solo per le attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, non riconducibili alle attività svolte in funzione di socio o amministratore del Partner beneficiario.  

I costi riferiti alle prestazioni dei titolari, soci e amministratori sono riconosciuti come spese di personale a condizione che:  

  • la prestazione afferente al Progetto di R&S sia formalizzata tramite uno specifico incarico almeno contestuale all’inizio della prestazione; 
  • l’incarico precisi la durata dell’incarico stesso, il tempo dedicato al Progetto di R&S e il relativo compenso; 
  • l'incarico sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione o altro organo equiparato e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne (delibera del Consiglio di Amministrazione o altro atto analogo); 
  • attività e compensi per le attività svolte nel Progetto di R&S risultino diversi e straordinari rispetto a quanto svolto e retribuito normalmente nel contesto degli apporti professionali, aziendali previsti a livello statutario per le cariche rivestite; 
  • sia sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa (timesheet, fogli presenza, ecc.…); 
  • l’incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all’attività finanziata. 

Si precisa, infine, che in questa voce non possono essere imputati costi riferiti a ricerca contrattuale nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti. 

5. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

5.1 Che tipo di Agevolazione è concessa con questo Bando?

L’Agevolazione prevista dal presente bando viene concessa ed erogata sotto forma di Contributo a fondo perduto secondo le seguenti percentuali:

  1. Piccole imprese: 60% delle spese ammesse;
  2. Medie imprese: 50% delle spese ammesse;
  3. Grandi imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse.

L’importo massimo di contributo a fondo perduto concedibile per Partenariato è pari a 5.000.000,00 euro.

5.2 È previsto un importo minimo di spese ammissibili per progetto per poter partecipare al Bando?

Sì, il progetto deve prevedere spese totali ammissibili per un importo non inferiore ad Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00).

5.3 L’agevolazione concessa è cumulabile con agevolazioni provenienti da altre iniziative?

L’Agevolazione prevista dal presente Bando è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis” nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento. 

Ai sensi della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2022 e dell’art. 9 Regolamento (UE) n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell’investimento.

6. ISTRUTTORIA

6.1 Con che modalità vengono valutate le domande di partecipazione?

Mediante una procedura valutativa a graduatoria e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione di merito.

7. ACCETTAZIONE

7.1 Cosa devo fare se il mio progetto è ammesso all’Agevolazione?

Nel caso in cui il progetto venga ammesso, una volta ricevuto l’esito dell’istruttoria via pec, il beneficiario per il tramite del Partner Capofila deve produrre la documentazione funzionale all’accettazione nel contributo nelle modalità e nelle tempistiche indicate all’articolo C.4.a del Bando “Adempimenti post concessione”.

Il mancato invio della documentazione richiesta entro il termine perentorio dei 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione della domanda, comporta l’avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dall’Agevolazione concessa al Partenariato beneficiario.

Contatta l'assistenza

Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio online della piattaforma Bandi e Servizi è possibile scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

Tutti gli atti relativi al bando sono accessibili anche alla pagina del sito della programmazione comunitaria FESR 2021-2027, a questo link: https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta a Regione Lombardia al seguente indirizzo di posta elettronica collabora@regione.lombardia.it o sulla piattaforma Open Innovation http://www.openinnovation.regione.lombardia.it.