Il Bando Brevetti 2023 è un bando promosso nell’ambito dell’azione 1.1.4. “Sviluppo e tutela della capacità innovativa del sistema delle imprese”, Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027.
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Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti a esso connessi potrà essere richiesta in questa pagina alla sezione “Naviga le FAQ e ottieni assistenza”.
1.1 Una persona fisica, priva di partita IVA, può partecipare al bando Brevetti 2023?
Secondo quanto disposto all’articolo A.3 “Soggetti beneficiari” del bando, possono presentare domanda i seguenti soggetti:
a) le imprese che, al momento della presentazione della domanda e sino alla data di concessione dell’agevolazione siano PMI, come definite all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.; la variazione della dimensione d’impresa a seguito della concessione dell’agevolazione ai sensi del successivo articolo C.3.e non costituisce variazione dei requisiti di ammissibilità. Le PMI devono essere regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive nel Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle Imprese ove previsto.
b) i liberi professionisti che rientrano nella definizione di PMI dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. in forma singola o associata:
i. la cui professione è organizzata in albi, ordini o collegi professionali, dotati di partita IVA;
ii. non regolamentati di cui alla Legge n. 4/2013, anche in forma associata, dotati di partita IVA.
Pertanto, una persona fisica, priva di partita IVA e che non svolge attività economica non può partecipare al Bando Brevetti 2023.
1.2 Possono partecipare come soggetti beneficiari le start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese?
Sì, possono presentare domanda di partecipazione al bando le start-up innovative nella tipologia di beneficiari ammissibili di cui all’art. A.3 comma 1 lettera a) del Bando, che rientrano nella definizione comunitaria di PMI (come definite all’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014) e che non operano nei settori esclusi e disciplinati nel predetto articolo A.3 del bando.
1.3 Quali soggetti non possono partecipare al bando?
Sono esclusi dal bando Brevetti 2023 i soggetti che:
a) si configurino come società semplici che non svolgono attività commerciale;
b) operino nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i.;
c) operino, a livello di codice primario, nella sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007;
d) le imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco di cui all’art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007;
e) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all’art.31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
f) si trovino in una delle procedure liquidatorie previste dal “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155” (specificatamente la liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie come l’amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo a scopo liquidatorio, il concordato semplificato, il concordato minore) o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria;
g) ove applicabile, non siano in regola con la normativa antimafia vigente.
1.4 Quante domande può presentare un soggetto richiedente sul bando Brevetti 2023?
Secondo quanto disposto dal bando all’articolo A.3 “Soggetti beneficiari”, ogni soggetto richiedente, identificato da un univoco codice fiscale, può presentare una o più domande di partecipazione, riferita/e ad una o più delle tipologie di progetti finanziabili previste all’art. B.2.a (nuovo brevetto europeo, estensione brevetto europeo, nuovo brevetto internazionale ed estensione brevetto internazionale) a condizione che l’agevolazione richiesta non comporti il superamento del massimale “de minimis” (pari a Euro 300.000,00 per il triennio di riferimento) così come previsto nel regolamento comunitario di riferimento e riportato all’articolo B.1.c “Regime di aiuto” del bando e che rispetti le condizioni di ammissibilità progettuale stabilite all’articolo B.2.a. “Caratteristiche dei progetti”.
1.5 Un soggetto richiedente può presentare domanda come PMI, iscritta al Registro Imprese, e al contempo come libero professionista?
No, secondo quanto disposto dal bando all’articolo A.3 “Soggetti beneficiari”, un soggetto richiedente che si qualifichi come PMI iscritta al Registro Imprese non può presentare interventi progettuali riconducibili alla qualifica di libero professionista e viceversa. In caso di presentazione da parte dello stesso soggetto richiedente di una domanda come PMI regolarmente iscritta al Registro Imprese e di una domanda come libero professionista qualificatosi come non iscritto al Registro Imprese quest’ultima domanda è irricevibile.
2.1 Quali sono le attività che finanzia il bando?
Secondo quanto disposto dall’articolo B.2.a “Caratteristiche dei progetti” del bando sono ammissibili i progetti che prevedono le attività funzionali al deposito di domande di brevetto di un’invenzione industriale a livello europeo o internazionale o estensione di domande precedentemente depositate presso l’UiBM e successivamente estese a EPO/WIPO fino all’ottenimento di un rapporto di ricerca da parte dell’organo competente (EPO o WIPO).
In particolare, in base a quanto previsto nell’allegato 1, paragrafo 3 “Attività sottostanti il processo di brevettazione” della D.G.R. n. 2276/2019 il processo di brevettazione, finalizzato all’ottenimento da parte del soggetto richiedente (impresa o libero professionista) di un rapporto di ricerca relativo ad un’invenzione industriale per la quale ha depositato domanda di brevetto, si articola, sia nel caso europeo sia in quello internazionale, nelle seguenti fasi:
a) deposito della domanda di brevetto da parte del soggetto richiedente;
b) valutazione formale da parte dell’organo competente;
c) pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell’organo competente.
2.2 È ammissibile una domanda di contributo per il deposito/estensione di un brevetto europeo o internazionale che prevede come titolari congiunti il soggetto richiedente partecipante al bando e una seconda impresa o libero professionista?
No, secondo quanto disposto dall’articolo B.2.a “Caratteristiche dei progetti” del bando, il titolare del/i brevetto/i oggetto della domanda di partecipazione al bando deve coincidere con il soggetto richiedente l’agevolazione, sia esso PMI o libero professionista (singolo o associato). Pertanto, ad esempio, un amministratore della PMI richiedente non può essere il titolare di un brevetto oggetto di domanda a valere sul bando ma la titolarità dello stesso deve essere esclusivamente in capo al soggetto richiedente. È ammessa come unica forma di titolarità condivisa, quella esistente tra il soggetto richiedente e un organismo di ricerca pubblico (definito in base alla definizione comunitaria di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014). Pertanto, la titolarità condivisa tra un’impresa o un professionista e un soggetto diverso da un organismo di ricerca pubblico non è ammissibile.
2.3 Può presentare domanda di partecipazione al bando uno studio associato e un libero professionista singolo afferente al medesimo studio?
Sì, secondo quanto disposto dall’articolo B.2.a. “Caratteristiche dei progetti” del bando, un libero professionista singolo, afferente ad uno studio associato, potrà presentare domanda in forma singola, solo qualora sia titolare del brevetto e solo qualora l’intervento brevettuale proposto sia diverso da quello presentato dallo studio associato.
2.4 Una domanda di partecipazione può comprendere più tipologie di interventi brevettuali (nuova domanda ed estensione) riferiti alla medesima invenzione industriale?
Sì, secondo quanto disposto all’articolo B.2.a “Caratteristiche dei progetti” del bando, una domanda di partecipazione può comprendere più tipologie di interventi brevettuali (nuova domanda di brevetto ed estensione di brevetto) riferiti alla medesima invenzione industriale solo se le domande di brevetto o di estensione di brevetto sono presentate presso organi differenti (WIPO o EPO).
Qualora, per la stessa invenzione industriale, si voglia presentare sia la domanda di deposito del brevetto sia la domanda di estensione presso lo stesso organo competente, occorrerà necessariamente presentare due differenti domande di partecipazione. Si riassumono le diverse casistiche nella tabella seguente:
2.5 Se voglio fare una domanda di estensione di brevetto europeo o internazionale presso gli organi EPO o WIPO, devo aver necessariamente prima depositare la domanda presso l’organo UiBM?
Sì, secondo quanto disposto dall’articolo B.2.a “Caratteristiche dei progetti” del bando, prima di estendere la domanda di brevetto a livello europeo o internazionale presso gli organi EPO o WIPO, la domanda italiana di brevetto oggetto dell’estensione deve essere stata depositata presso l’organo UiBM non oltre i 12 mesi antecedenti.
Per il rispetto delle tempistiche previste dal bando, la domanda italiana di brevetto deve essere depositata presso l’organo UiBM a partire dal 25 settembre 2022 e la domanda di estensione deve essere depositata presso EPO o WIPO a partire dal 25 settembre 2023.
2.6 La misura Brevetti 2023 può finanziare l’ottenimento di brevetti per modelli di utilità?
No, il bando Brevetti 2023 non finanzia brevetti per modelli di utilità ma solo ed esclusivamente iter brevettuali relativi a invenzioni industriali.
2.7 È ammissibile all’agevolazione l’estensione alle fasi nazionali di un brevetto concesso a livello italiano?
No, secondo quanto disposto dall’articolo B.2.a “Caratteristiche dei progetti” del bando sono ammissibili progetti che prevedono le attività funzionali al deposito di domande di brevetto di un’invenzione industriale a livello europeo o internazionale o estensione di domanda precedentemente depositata presso l’UiBM e successivamente estesa a EPO/WIPO fino all’ottenimento di un rapporto di ricerca da parte dell’organo competente (EPO o WIPO). Pertanto, l’estensione alle fasi nazionali di un brevetto concesso a livello italiano non rientra tra le tipologie di progetti ammissibili previste dal Bando.
3.1 Quali sono le spese ammissibili?
Secondo quanto disposto all’articolo B.3 “Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità” del bando, le tipologie di spese ammissibili e i criteri di riconoscimento delle spese sono basati sulle opzioni di semplificazione dei costi conformemente a quanto previsto all’art. 53 paragrafo 3 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 in continuità con quanto definito dalla DGR n. 2276 del 21 ottobre 2019.
3.2 In che cosa consiste l’agevolazione riconosciuta dal bando Brevetti 2023?
Secondo quanto disposto dall’articolo B.1.b “Entità e forma dell’agevolazione” del bando, viene concesso ed erogato un contributo a fondo perduto per singolo intervento brevettuale determinato sulla base di un forfait per tipologia di intervento brevettuale come riportato nella seguente tabella:
La percentuale del contributo concedibile è pari all’80% dei costi forfettari. Tale percentuale del contributo concedibile è elevabile e pari al 90% dei costi forfettari, grazie all’applicazione di una maggiorazione del 10%, per i Soggetti beneficiari che si impegnano ad acquisire, entro il termine per la presentazione della rendicontazione di cui agli artt. C.4.b e C.4.c del bando, una certificazione (non posseduta al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando) di sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel) da attestare mediante la presentazione di documentazione rilasciata da un ente accreditato.
3.3 Se non riesco a conseguire entro il termine per la presentazione della rendicontazione la certificazione di sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto, posso comunque ricevere il contributo fisso pari all’80%?
Sì, qualora in sede di verifica della rendicontazione, il Soggetto beneficiario non presenti adeguata documentazione volta ad attestare il possesso della certificazione di sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto che si era impegnato ad acquisire, riceverà comunque il contributo, ma è prevista la decadenza parziale del Soggetto beneficiario dal contributo concesso per un importo pari al 10% del costo forfettario ammissibile e pertanto l’importo del contributo erogabile viene rideterminato all’80% del costo forfettario ammissibile.
3.4 Posso cumulare le agevolazioni ricevute sul bando Brevetti 2023 con altre agevolazioni sui medesimi interventi brevettuali?
No, secondo quanto disposto dall’articolo B.1.c “Regime di aiuto” del bando, le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili per le medesime spese sottese all’intervento brevettuale con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”.
4.1 Possono accedere al bando soggetti residenti all’estero?
Sì, secondo quanto disposto dall’articolo C.1 “Presentazione delle domande” del bando, possono presentare domanda di partecipazione al bando anche i soggetti (PMI o liberi professionisti) residenti negli Stati Esteri, senza sede operativa/domicilio professionale nello Stato italiano, che dichiarano l’impegno a costituire una sede legale o operativa o un domicilio professionale in Lombardia entro i termini per la presentazione della rendicontazione finale di cui agli articoli C.4.b e C.4.c del bando. Nel caso in cui il richiedente sia residente in uno Stato estero senza sede operativa/domicilio professionale italiani, l’eventuale persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente medesimo deve creare delle credenziali di accesso a Bandi e Servizi sulla base dell’iter seguente:
a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;
b) provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
i. compilarne le informazioni anagrafiche;
ii. allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante e l’Atto costitutivo che rechi le cariche associative.
Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.
4.2 In qualità di libero professionista, quali sono i documenti che devo allegare alla domanda?
Secondo quanto disposto dall’articolo C.1 “Presentazione delle domande” del bando, in qualità di libero professionista occorre allegare i seguenti documenti:
a) relazione tecnica di progetto secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
b) eventuale copia della/e domanda/e di brevetto per cui si chiede l’agevolazione se già depositata/e a partire dal 25 settembre 2023 presso gli organi competenti (EPO e WIPO) e, in caso di domanda/e di estensione, copia della/e domanda/e di brevetto se già depositata/e presso l’UiBM a partire dal 25 settembre 2022;
c) copia del modello dell’Agenzia delle Entrate “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” o ultimo documento di modifica aggiornato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
d) copia del documento attestante l’iscrizione alla sezione relativa alla regione Lombardia (qualora già presenti in Lombardia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando) dell’albo professionale, dell’ordine o del collegio professionale di riferimento per l’attività professionale svolta o l’adesione alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal MISE (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ai sensi della L. n. 4 del 14 gennaio 2013 che rilasciano l’attestazione di qualità ai sensi della medesima legge;
e) in caso di soggetto richiedente iscritto ad altri Enti previdenziali o casse (diversi da INPS, INAIL, Cassa Edile) copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva del richiedente valida al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando e con l’esplicitazione del periodo di validità;
f) modulo ai fini della dichiarazione “de minimis” secondo il fac-simile reso disponibile su Bandi e Servizi;
g) eventuale certificazione ambientale (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel) posseduta al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, per l’attribuzione del relativo punteggio di premialità previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui all’articolo C.3.c del bando;
h) modulo per la verifica della dimensione d’impresa secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi.
4.3 In qualità di PMI iscritta al registro imprese, quali sono i documenti che devo allegare alla domanda?
Secondo quanto disposto dall’articolo C.1 “Presentazione delle domande” del bando, in qualità di MPMI occorre allegare i seguenti documenti:
a) relazione tecnica di progetto secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
b) eventuale copia della/e domanda/e di brevetto per cui si chiede l’agevolazione se già depositata/e a partire dal 25 settembre 2023 presso gli organi competenti (EPO e WIPO) e, in caso di domanda/e di estensione, copia della/e domanda/e di brevetto se già depositata/e presso l’UiBM a partire dal 25 settembre 2022;
c) eventuale certificazione ambientale (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel) posseduta al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, per l’attribuzione del relativo punteggio di premialità previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui al successivo articolo C.3.c;
d) modulo per la verifica della dimensione d’impresa secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi.
4.4 I documenti allegati devono necessariamente essere tutti firmati digitalmente o elettronicamente?
Secondo quanto disposto dall’articolo C.1 “Presentazione delle domande” del bando, i documenti che si richiede di allegare devono essere:
a) senza firma digitale o elettronica qualora la compilazione della domanda di presentazione al bando sia effettuata direttamente dal legale rappresentante della PMI o dal libero professionista (singolo o associato) richiedente tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE con PIN dispositivo;
b) con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte del legale rappresentante della PMI o dal libero professionista (singolo o associato) richiedente qualora la compilazione della domanda di presentazione al bando sia effettuata da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante della PMI/libero professionista richiedente o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana.
4.5 Cos’è la Tassonomia Green Inventory che devo indicare all’interno della relazione tecnica di progetto e qual è la classificazione in cui poter collocare il brevetto?
La Tassonomia Green Inventory WIPO costituisce il riferimento per la classificazione dei brevetti europei operata da parte dell’European Patent Office. La WIPO, a partire dall’impostazione della Conferenza per i cambiamenti climatici dell’ONU, ha codificato le cosiddette green technologies nella tavola Green Inventory, intendendo per esse tutte quelle tecnologie che impattano positivamente sull’ambiente mitigando gli effetti dei cambiamenti climatici in atto.
https://www.wipo.int/classifications/ipc/green-inventory/home - Rispetto alla totalità dei settori individuati dalla fonte di riferimento, si esclude quello della Produzione di Energia Nucleare. All’interno della relazione tecnica di progetto occorrerà indicare il settore in cui si colloca il brevetto, se applicabile, rispetto ai seguenti settori della Tassonomia Green Inventory – WIPO:
5.1 Se sono già in possesso della certificazione che attesta l’adesione a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel) posso concorrere sia all’attribuzione del relativo punteggio di premialità sia alla maggiorazione del contributo del 10%?
No, secondo quanto disposto dall’articolo C.3.c “Valutazione dei progetti” del bando, l’adesione del soggetto richiedente a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel) già validata al momento della presentazione della domanda di agevolazione e attestata mediante la presentazione della certificazione dell’ente accreditato concorre alla sola attribuzione del relativo punteggio di premialità.
La maggiorazione del contributo concedibile, pari al 90% anziché all’80% dei costi forfettari, è invece riservata ai soggetti richiedenti che non possiedono la certificazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ma si impegnano ad acquisirla, entro il termine per la presentazione della rendicontazione di cui agli artt. C.4.b e C.4.c del bando, attestandola mediante la presentazione di documentazione rilasciata da un ente accreditato.
Qualora in sede di verifica della rendicontazione non risulti presente adeguata documentazione volta ad attestare il possesso di tale requisito, è prevista la decadenza parziale del Soggetto beneficiario dal contributo concesso per un importo pari al 10% del costo forfettario ammissibile e pertanto l’importo del contributo erogabile viene rideterminato all’80% del costo forfettario ammissibile.
5.2 Cosa si intende per certificazioni di sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto? Possono concorrere alla maggiorazione certificazioni non riconosciute da enti normatori non riconosciuti?
Le certificazioni di sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto sono valutazioni di conformità a dimostrazione che i requisiti relativi ad un prodotto, processo, sistema, persona o organismo siano soddisfatti. Le certificazioni di sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto devono essere rilasciate da Organismi di certificazione/valutazione della conformità accreditati (ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008).
Tali organismi verificano la rispondenza ai requisiti di certificazione il cui standard di riferimento è emanato da un ente di normazione riconosciuto a livello internazionale, europeo e nazionale. Di tale tipo sono le certificazioni a cui il bando “Brevetti 2023” fa riferimento.
6.1 Ho facoltà di rinunciare all’agevolazione concessa? Se sì, posso fare una rinuncia parziale ossia la rinuncia ad un singolo intervento brevettuale?
Secondo quanto disposto dall’articolo D.2.a “Rinuncia” del Bando, il soggetto beneficiario ha la facoltà di rinunciare all’agevolazione concessa (sia complessivamente sia con riferimento ad un singolo intervento brevettuale qualora la domanda di partecipazione al bando fosse riferita a più interventi brevettuali), dando tempestiva comunicazione utilizzando l’apposita sezione della piattaforma Bandi e Servizi. Regione Lombardia prende atto della rinuncia sull’intera domanda di partecipazione al bando o sul singolo intervento brevettuale, adottando, per l’effetto, provvedimento di decadenza, totale o parziale, del Soggetto beneficiario dall’agevolazione concessa come disciplinato art. D.2.b “Decadenza dell’agevolazione concessa” del bando.
6.2 Nel caso di domanda contenente più brevetti, quando posso trasmettere a Regione Lombardia la rendicontazione e la richiesta di erogazione del saldo? Posso fare più richieste di erogazione saldo in funzione del numero di interventi brevettuali presentati e ammessi ad agevolazione?
La richiesta di erogazione dell’agevolazione deve essere trasmessa solo all’ottenimento dell’ultimo rapporto di ricerca positivo oppure è possibile presentare diverse rendicontazioni, man mano che i rapporti di ricerca vengono rilasciati?
Secondo quanto disposto dall’articolo C.4.b “Erogazione dell’agevolazione” del bando la documentazione amministrativa e tecnica deve essere presentata dal Soggetto beneficiario entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione, salvo richiesta di proroga motivata di 6 mesi come previsto all’art. B.2.b “Durata dei progetti” del bando. Nel caso di una domanda ammessa riferita a più interventi brevettuali, la rendicontazione e la relativa documentazione deve essere presentata con un’unica richiesta di erogazione riferita a tutti gli interventi brevettuali, una volta acquisito l’ultimo rapporto di ricerca.
6.3 Posso variare l’ambito geografico dell’intervento brevettuale ammesso?
Sì, secondo quanto disposto dall’articolo C.4.c “Caratteristiche della fase di rendicontazione” del bando in sede di rendicontazione il beneficiario ha la possibilità di variare l’ambito geografico dell’intervento brevettuale ammesso (da europeo a internazionale o viceversa). L’importo del contributo concesso non può in ogni caso subire variazioni in aumento ma esclusivamente in diminuzione secondo gli importi indicati nella tabella di cui all’art. B.1.b comma 1 del bando. Non è ammessa una variazione di tipologia brevettuale: da nuovo brevetto a estensione di brevetto o viceversa.
6.4 Quali sono le verifiche che fa Regione Lombardia prima dell’erogazione dell’agevolazione?
Secondo quanto disposto dall’articolo C.4.b “Erogazione dell’agevolazione” del bando, Regione Lombardia procede all’erogazione dell’agevolazione dopo aver verificato la presenza e la correttezza di tutta la documentazione amministrativa e tecnica richiesta dal bando:
a) la domanda di brevetto/estensione depositata, il rapporto di ricerca emesso da EPO/WIPO e la relazione delle ricadute delle attività svolte;
b) la documentazione attestante l’acquisizione, entro i termini per la presentazione della rendicontazione, di una certificazione (non posseduta al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando) di sistema di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo o prodotto (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel) rilasciata da un ente accreditato a conferma dell’attribuzione della maggiorazione della percentuale del contributo prevista al precedente articolo B.1.b. comma 1, qualora il Soggetto beneficiario ne abbia dichiarato l’impegno al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando. Qualora in sede di verifica della rendicontazione non risulti presente adeguata documentazione volta ad attestare il possesso di tale requisito, è prevista la decadenza parziale del Soggetto beneficiario dal contributo concesso per un importo pari al 10% del costo forfettario ammissibile e pertanto l’importo del contributo erogabile viene rideterminato all’80% del costo forfettario ammissibile.
c) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) ove applicabile, valido al momento dell’erogazione;
d) ove applicabile, l’esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia.
A seguito delle suddette verifiche Regione Lombardia procede, entro i termini previsti da bando, all’erogazione dell’agevolazione in un’unica soluzione.